La legge di gara inequivoca prevale sull’equivalenza funzionale (TAR Puglia n. 345 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza tecnica presuppone che la difformità attenga a specifiche tecniche riferite a uno standard o a un obiettivo funzionale da raggiungere, e non alla natura stessa e strutturale del prodotto richiesto in modo inequivoco dalla legge di gara. L’esigenza di interpretare la legge di gara secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità non può spingersi fino a negare precettività alla previsione letterale quando essa è inequivoca, costituendo quest’ultima un limite insuperabile posto a presidio della par condicio fra i concorrenti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui l’azienda sanitaria aveva disposto l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione del lotto 2 di una procedura di gara, originariamente aggiudicata in suo favore, e la contestuale aggiudicazione alla controinteressata. La ricorrente contestava, in particolare, la sottrazione di punti alla propria offerta e l’attribuzione alla controinteressata di un punteggio superiore, censurando l’interpretazione data dalla stazione appaltante al criterio di valutazione relativo alla presenza di consumabili in plastica monouso.
La società sosteneva che la propria soluzione tecnica fosse funzionalmente equivalente a quella richiesta dalla legge di gara e che, pertanto, non potesse essere penalizzata. In via subordinata, eccepiva che l’offerta della controinteressata non fosse interamente composta da elementi monouso, con conseguente illegittima attribuzione del punteggio premiale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il capitolato tecnico richiedeva espressamente, quale caratteristica premiante, la presenza di consumabili in plastica monouso per la diluizione di campioni e reagenti, indicandone alcuni a titolo esemplificativo. Tale previsione è stata ritenuta, allo stato degli atti, insuscettibile di un apprezzamento di equivalenza funzionale rispetto a soluzioni tecniche eterogenee come quella offerta dalla ricorrente, la cui scheda tecnica dava atto dell’assenza di consumabili monouso.
Il Collegio ha chiarito che il principio di equivalenza tecnica opera solo quando la difformità riguarda specifiche tecniche riferite a uno standard o a un obiettivo funzionale, e non quando investe la natura stessa e strutturale del prodotto richiesto in modo inequivoco dalla legge di gara. L’interpretazione secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità trova, infatti, un limite insuperabile nella previsione letterale inequivoca, che presidia la par condicio fra i concorrenti, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4680 del 2026.
Quanto alla censura subordinata, il Tribunale ha ritenuto che la formulazione del criterio, richiedendo la presenza di consumabili monouso e indicandone alcuni a titolo esemplificativo, deponga per la sufficienza della presenza di alcuni componenti monouso all’interno dell’offerta, e non per la necessità che l’intera dotazione strumentale sia di tale natura, esito di difficile se non impossibile praticabilità per la tipologia di strumentazione in contestazione.
Infine, con riferimento al criterio delle posizioni di incubazione, il Collegio ha ritenuto preferibile, ad una sommaria delibazione, la lettura della legge di gara riferita al numero complessivo di posizioni disponibili, piuttosto che alla capacità di ciascuna posizione di variare dinamicamente la temperatura. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese in considerazione della complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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