Classi Montessori e organici: rigetto della cautela senza motivi aggiunti (TAR Calabria n. 372 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di cognizione cautelare, la consistenza degli organici costituisce presupposto rilevante ai fini dell’attivazione delle classi ad indirizzo didattico differenziato Montessori, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 112/2025. Le contestazioni sollevate avverso un provvedimento amministrativo devono essere coltivate tempestivamente anche con riferimento agli atti sopravvenuti, mediante la proposizione di motivi aggiunti; in mancanza, i rilievi non sono suscettibili di vaglio in sede cautelare. La domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è respinta, con spese compensate.

Il Fatto

Un istituto comprensivo di Lamezia Terme, nella persona del proprio legale rappresentante, ha impugnato dinanzi al TAR Calabria il provvedimento con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria aveva rigettato la richiesta di attivazione di una classe prima di Scuola Primaria ad indirizzo didattico differenziato Montessori per l’anno scolastico 2026/2027. Il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento ai sensi dell’art. 55 c.p.a.. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Istituto Comprensivo e l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con i limiti propri della cognizione cautelare e impregiudicati i profili in rito, ha ritenuto che la consistenza degli organici appaia presupposto rilevante ai fini dell’attivazione delle classi ad indirizzo differenziato Montessori, come evincibile dall’art. 6, comma 1, del D.M. 112/2025. Il TAR ha quindi valutato le censure proposte nel ricorso, che non sono apparse suscettibili di favorevole valutazione.

Un elemento decisivo è stato individuato nella sopravvenienza di una nota della dirigente scolastica regionale, depositata in giudizio, rispetto alla quale i rilievi di parte ricorrente non sono sembrati suscettibili di vaglio, in assenza della proposizione di motivi aggiunti. La mancata impugnazione di tale atto sopravvenuto ha impedito al Collegio di esaminare le contestazioni formulate, determinando il rigetto della domanda cautelare.

La richiesta di tutela interinale è stata pertanto respinta. Il TAR ha compensato le spese della fase processuale cautelare, disponendo l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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