L’ottemperanza non sospende l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 899 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire provenga dal giudice ordinario, in quanto l’art. 114 cod. proc. amm. attribuisce al giudice amministrativo il potere di pronunciare sull’esecuzione del giudicato, senza che rilevi la natura del giudice che lo ha formato. L’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, decorrente dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore. In mancanza, il giudice può nominare un commissario ad acta perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidata in favore dei difensori costituiti, in solido, per dichiarazione antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto al pagamento di somme a titolo di differenze retributive. Nonostante la sentenza fosse stata notificata in forma esecutiva e fosse passata in giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente proponeva quindi ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricordato che l’art. 114 cod. proc. amm. disciplina l’azione di ottemperanza, la quale è esperibile per conseguire l’esecuzione dei giudicati, anche quando questi provengono dal giudice ordinario. Nel caso di specie, la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario, e l’Amministrazione non aveva dato prova di avervi dato integrale esecuzione.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo esecutivo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventualità che, decorso il termine, l’inadempimento si protragga. Tale scelta è motivata dalla considerazione che, in cause analoghe, il ritardo esecutivo era dipeso da mere carenze di organico dell’Amministrazione, e non da una volontà di non adempiere.
Il TAR ha infine condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori costituiti, in solido, per dichiarazione antistatari, e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, a carico della Segreteria.
Nota della Redazione
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