Inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario: l’ottemperanza non può convertirsi in azione di condanna al pagamento di somme (TAR Puglia n. 896 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è strumento volto a garantire l’esecuzione del giudicato, anche quando questo provenga dal giudice ordinario, e non può essere utilizzato per ottenere una pronuncia di condanna al pagamento di somme che l’Amministrazione abbia già titolo a corrispondere. La nomina del commissario ad acta costituisce rimedio eventuale e successivo, subordinato alla protrazione dell’inadempimento oltre il termine assegnato. L’istanza di pagamento diretto, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., presuppone una inerzia colpevole dell’Amministrazione, che non ricorre quando il ritardo sia ascrivibile a mere carenze di organico.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di alcune somme. Il titolo giudiziale era passato in giudicato. A fronte del persistente inadempimento, il lavoratore ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, deducendo la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo, oltre all’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento diretto delle somme, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accertato la fondatezza del ricorso, rilevando che, alla luce degli atti di causa, non risultava l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il TAR l’ha riservata all’eventualità di un inadempimento protratto oltre il termine assegnato. La decisione si fonda sul comportamento tenuto dall’Amministrazione in omologhe cause, nelle quali il ritardo nell’esecuzione è stato determinato da mere carenze di organico e non da una volontà di sottrarsi al giudicato.

Sulla base della stessa valutazione, il Collegio ha rigettato l’istanza di pagamento diretto ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo che la fattispecie dell’inadempienza non fosse configurabile in capo all’Amministrazione. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario, e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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