Insindacabilità del giudizio tecnico della commissione d’esame per avvocati (TAR Puglia n. 319 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione delle valutazioni sulle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato è validamente assolta con l’attribuzione del voto numerico, espresso sulla base dei criteri di valutazione predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti analitici. Il giudizio formulato dalla commissione d’esame costituisce espressione di discrezionalità tecnica qualificata, come tale insindacabile dal giudice amministrativo salvo che ricorra un’ipotesi di manifesta erroneità, rilevabile ictu oculi, ovvero di palese illogicità. Tale sindacato, di natura estrinseca, non consente alcuna analisi particolareggiata del merito valutativo della commissione, essendo preclusa al giudice la sostituzione del proprio apprezzamento tecnico-discrezionale a quello dell’organo esaminatore. Ne consegue il rigetto dell’istanza cautelare quando le censure dedotte non evidenzino, in sede di delibazione sommaria, profili di macroscopica erroneità o di irragionevolezza manifesta della valutazione contestata.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale di correzione della prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025, con il quale la Commissione aveva reso noto il voto riportato nella busta anonima e la conseguente mancata ammissione alla prova orale. Il candidato chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale e degli atti connessi, deducendo vizi di motivazione e di valutazione della prova. Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha ritenuto non favorevolmente apprezzabili le censure proposte, richiamando i consolidati principi in materia di valutazione delle prove scritte degli esami di abilitazione professionale. La motivazione del voto è stata ritenuta sufficiente laddove espressa mediante attribuzione numerica, purché ancorata ai criteri di valutazione predeterminati dalla commissione, senza che sia necessaria alcuna ulteriore spiegazione o chiarimento sulle modalità di applicazione di tali criteri.
La Corte ha altresì ribadito che il giudizio tecnico formulato dalla commissione d’esame è connotato da ampia discrezionalità tecnica qualificata, insindacabile dal giudice amministrativo. Tale insindacabilità può essere superata solo in presenza di una manifesta erroneità, vale a dire un errore di valutazione percepibile ictu oculi, ovvero di una palese illogicità del ragionamento valutativo. Nessuno di questi presupposti è stato ravvisato nel caso di specie, atteso che le doglianze del ricorrente non hanno superato la soglia della delibazione sommaria propria della fase cautelare.
Conseguentemente, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione, compensando le spese della fase cautelare e disponendo l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo della parte ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.