Affidamento diretto dei campi ormeggio senza raccolta rifiuti: sospesa l’efficacia per contrasto con le finalità di tutela dell’area protetta (TAR Puglia n. 320 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la gestione dei servizi all’interno di un’area marina protetta deve essere funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali di tutela ambientale che caratterizzano l’Ente gestore. Pertanto, un affidamento diretto del servizio di gestione dei campi ormeggio che non preveda anche la raccolta dei rifiuti prodotti a bordo dei natanti ormeggiati appare, prima facie, in contrasto con tali finalità e con gli obblighi derivanti dalla qualità di concessionario degli specchi acquei. Il rischio di un abbandono incontrollato di rifiuti in mare da parte dei diportisti integra il requisito del periculum in mora, legittimando la sospensione cautelare degli atti impugnati nella parte in cui non assicurino detto servizio, con invito alla leale collaborazione istituzionale tra gli enti coinvolti.
Il Fatto
Il Comune di Isole Tremiti ha impugnato, chiedendone la sospensione, la determina con cui l’Ente Parco Nazionale del Gargano ha disposto l’affidamento diretto della gestione dei campi ormeggio presso l’Area Marina Protetta Isole Tremiti per la stagione 2026. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento, censurando, tra l’altro, la mancata previsione, nell’ambito del servizio affidato, del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti a bordo dei natanti ormeggiati, attività che sarebbe stata inclusa nelle annualità pregresse.
L’Ente Parco si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, mentre la società affidataria non ha svolto difese. Nella camera di consiglio del 7 luglio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, valutata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ha incentrato la propria valutazione sulla duplice condizione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quanto al fumus, il Collegio ha ritenuto che la mancata previsione del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti a bordo dei natanti ormeggiati si ponga in contraddizione con le finalità istituzionali di tutela ambientale che l’Ente Parco Nazionale del Gargano deve perseguire in un’area di eccezionale pregio naturalistico. Tale conclusione appare rafforzata dalla considerazione della qualità dell’Ente Parco di concessionario degli specchi acquei, posizione che ne accentua le responsabilità in ordine alla conservazione dell’ecosistema.
In relazione al periculum, il Tribunale ha rilevato il concreto rischio di un abbandono incontrollato in mare di rifiuti di varia natura da parte dei diportisti. A ciò si aggiunge che, in mancanza di un tale servizio, gli utenti non avrebbero altra soluzione se non richiedere l’intervento del Comune, con un notevole aggravio di costi per l’Amministrazione locale.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha ritenuto che la tutela cautelare invocata dal Comune ricorrente potesse essere adeguatamente realizzata disponendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui l’affidamento non prevede la raccolta dei rifiuti prodotti a bordo dei natanti, così come avvenuto nelle annualità pregresse.
Il Collegio ha, infine, richiamato le Amministrazioni in causa al rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, considerato che la stagione estiva è in pieno svolgimento e risulta necessaria un’immediata soluzione della questione relativa alla competenza a provvedere. Le spese della fase cautelare sono state compensate e l’udienza pubblica di merito è stata fissata.
Nota della Redazione
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