Il chiarimento in FAQ stazione appaltante non può modificare la lex specialis (TAR Puglia n. 316 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il chiarimento reso dalla stazione appaltante ai sensi delle FAQ, ancorché fornito a seguito di una richiesta presentata oltre il termine previsto dal bando, non è di per sé incompatibile con la legge di gara e non assume autonomo carattere lesivo, non potendo innovare o modificare le prescrizioni della lex specialis, la quale – unitamente alle norme primarie – costituisce l’unico parametro di legittimità dell’azione amministrativa. In sede di giudizio cautelare, l’istanza di sospensione deve essere respinta qualora difetti il requisito del periculum in mora, non essendo sufficiente a integrare il danno grave e irreparabile la mera ambizione a ottenere l’aggiudicazione, ma occorrendo la concreta allegazione del pregiudizio lamentato
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione dello stadio San Nicola, indetta dal Comune di Bari, deducendo la presunta inintelligibilità degli atti di gara, emersa – a suo dire – solo a seguito di un chiarimento fornito tramite le FAQ della Stazione appaltante. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di gara e la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, sostenendo che il chiarimento reso avrebbe inciso sulla portata delle regole della procedura. Si sono costituiti il Comune di Bari e la società controinteressata, che hanno eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto le censure della ricorrente non assistite da adeguato fumus boni iuris. Il Collegio ha osservato che il chiarimento fornito tempestivamente dalla Stazione appaltante, seppur richiesto oltre il termine previsto alla pag. 3 del bando, non appare incompatibile con la legge di gara e risulta privo di autonomo carattere lesivo.
Secondo il Tribunale, il chiarimento non può ex se innovare o modificare la lex specialis, la quale – unitamente alle norme primarie – costituisce il parametro di legittimità dell’azione amministrativa. L’eventuale illegittimità andrebbe pertanto valutata con esclusivo riferimento al contenuto degli atti di gara, non già al chiarimento che di essi costituisce mera specificazione.
In via dirimente, il Collegio ha rilevato che l’istanza cautelare difetta del requisito del periculum in mora. La concessione in affidamento ha durata quinquennale e la ricorrente non ha allegato alcun danno grave e irreparabile, limitandosi a evidenziare l’ambizione a ottenere l’aggiudicazione della procedura. Nulla è stato inoltre argomentato in punto di periculum in sede di discussione orale.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il TAR ha accordato preferenza al celere svolgimento della procedura di gara, in applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), respingendo l’istanza cautelare e compensando le spese della fase incidentale, con fissazione dell’udienza di merito.
Nota della Redazione
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