Avviso orale legittimo su elementi indiziari e senza garanzie procedimentali (TAR Campania n. 1863 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è provvedimento monitorio a finalità preventiva, il cui esercizio non presuppone l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti già qualificati come reato. Il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi indiziari e su procedimenti penali in corso, purché il modello comportamentale complessivo riveli una personalità incline a condotte antigiuridiche e l’appartenenza a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. La ratio della misura non è repressiva ma cautelare, e la sua natura più tenue giustifica il riferimento anche a semplici sospetti basati su elementi di fatto. Non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, poiché la legge non prevede una fase partecipativa e la relativa valutazione rientra nella discrezionalità del Questore.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’avviso orale notificatogli il 30.3.2024, con cui il Questore di Napoli lo ha ricondotto alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159/2011. L’amministrazione ha valorizzato una condanna definitiva per violazioni in materia di pesca, un decreto penale del 2023 per omessa custodia e mancata denuncia di armi e un procedimento penale iscritto nel 2024 per detenzione a fini di spaccio, originato dal rinvenimento di hashish ed eroina su un’autovettura a lui intestata.

Il ricorrente deduce difetto di istruttoria: il fucile sarebbe in disuso e già registrato, le sostanze sarebbero state rinvenute in un veicolo abbandonato in attesa di demolizione, egli sarebbe estraneo ai fatti e percettore di indennità di disoccupazione. Lamenta inoltre l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti estende il gravame al rigetto della domanda di revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura dell’avviso orale: provvedimento monitorio con cui si invita il destinatario a modificare la propria condotta, con finalità lato sensu preventiva. Ne deriva che l’esercizio del potere non richiede l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reato, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi circostanziati di valenza indiziaria, come affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 2058/2021.

Il Tribunale precisa che è legittimo procedere all’avviso anche in assenza di contestazioni sottoposte all’Autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali. Richiama quindi T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2323/2021 e Cons. Stato, sez. III, n. 1859/2016: la misura può essere disposta anche quando non sia documentabile che l’interessato viva dei proventi di attività delittuose, se il modello comportamentale complessivo fa non illogicamente presumere la pericolosità sociale.

La ratio cautelare e non repressiva dell’istituto è valorizzata mediante il richiamo a T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 168/2015 e Cons. Stato, sez. III, n. 722/2014: privo delle prescrizioni del quarto comma dell’art. 3, l’avviso si risolve nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge, senza comprimere la libertà personale. Coerente il riferimento a T.A.R. Veneto, n. 468/2019, che ammette la motivazione su semplici sospetti sorretti da elementi di fatto.

Sul caso concreto, la riconduzione alle lett. b) e c) non appare illogica o irragionevole alla luce della natura dei reati contestati, ciò che giustifica ex se l’adozione della misura. Quanto agli stupefacenti, l’auto risultava regolarmente intestata al ricorrente e non emergeva alcuna segnalazione di furto, danneggiamento o perdita di possesso, il che non consente di elidere la riferibilità della condotta.

È infine infondata la censura sull’art. 7 legge n. 241/1990: la legge non prevede una fase partecipativa e il Questore può valutare discrezionalmente se emanare subito il provvedimento o preavvisare il destinatario, come ritenuto da T.A.R. Puglia, Bari, n. 996/2023 e T.A.R. Marche, n. 120/2020. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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