Riesame reiterato del diniego e fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. (TAR Puglia n. 317 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il militare che richiede l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 per esigenze di cura della prole ha diritto a un riesame della propria istanza che contenga una debita considerazione comparativa tra le esigenze organiche della sede richiesta e l’interesse del minore. La mera allegazione di “potenziali situazioni di incompatibilità”, priva di specificazione, non è idonea a sorreggere un diniego. Ove l’Amministrazione, all’esito del riesame disposto dal giudice in sede cautelare, reiteri il diniego senza superare i rilievi già formulati, il giudice amministrativo, apprezzato il fumus boni juris anche dei motivi aggiunti, può disporre l’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica di merito per la definizione della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, aveva presentato istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 presso una sede prossima alla residenza familiare, al fine di prestare assistenza alla propria figlia. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con determina del Comandante in seconda del Comando Generale, deducendo generiche “potenziali situazioni di incompatibilità”.

Con ordinanza cautelare n. 148 del 16 aprile 2026, il TAR aveva accolto l’istanza nei sensi del riesame, assegnando all’Amministrazione il termine di quaranta giorni per rinnovare la valutazione e fissando la camera di consiglio dell’8 luglio 2026. All’esito del riesame, l’Amministrazione aveva tuttavia reiterato il diniego con nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza n. 148 del 2026 aveva già accertato la fondatezza dell’istanza cautelare, imponendo un riesame caratterizzato dalla debita considerazione comparativa tra le esigenze organizzative della sede richiesta e l’esigenza di cura della figlia del ricorrente, anche in ragione dell’impegno lavorativo del coniuge.

Nonostante il riesame, l’Amministrazione ha nuovamente negato l’assegnazione temporanea, senza che dagli atti emergano elementi nuovi o specificazioni tali da superare i rilievi già formulati dal Tribunale. Tale condotta ha indotto il Collegio ad apprezzare il fumus boni juris anche con riferimento ai motivi aggiunti, rilevando la reiterazione di un diniego non adeguatamente motivato rispetto ai parametri fissati in sede cautelare.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la controversia richieda una definizione nel merito, non potendo la fase cautelare protrarsi ulteriormente. In applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha accolto l’istanza cautelare e ha fissato l’udienza pubblica del 21 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti, riservando all’esito la liquidazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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