Istruttoria sulla natura dei suoli e demanialità nell’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 860 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori quando, anche in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione, sussistano dubbi sulla demanialità dei suoli e sulla effettiva consistenza e ubicazione delle opere. L’accertamento della natura del terreno su cui insistono i manufatti costituisce presupposto indispensabile per valutare la legittimità del provvedimento repressivo, poiché la qualità demaniale del bene incide sulla riconducibilità delle opere alla disciplina edilizia e sulla stessa titolarità del potere di ordinare la demolizione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Ischitella ha disposto la demolizione di una serie di opere qualificate come abusive, situate su un terreno che l’ente locale assume essere demaniale. L’atto, notificato a settembre 2024, ordinava l’abbattimento entro novanta giorni.
Il Comune non si è costituito in giudizio, lasciando incontestate le censure formulate dalla parte ricorrente. All’udienza pubblica di discussione, il Collegio ha rilevato la necessità di approfondire i presupposti fattuali della vicenda prima di decidere nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto indispensabile acquisire elementi conoscitivi sulla reale natura dei terreni interessati. La questione centrale riguarda la qualificazione del suolo come demaniale: da tale qualificazione dipende, infatti, la verifica della sussistenza dei presupposti per l’emanazione dell’ordine di demolizione e la riconducibilità delle opere al regime sanzionatorio edilizio.
Il Collegio ha quindi disposto un’istruttoria a carico del Comune, richiedendo una relazione dettagliata e documentata a firma del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale. L’ente dovrà chiarire lo stato dei luoghi, la consistenza delle opere edilizie e la loro ubicazione, con specifico riferimento alla natura dei terreni sui quali insistono i manufatti, nonché replicare alle censure di parte ricorrente.
L’ordinanza ha fissato il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte, per il deposito telematico degli atti richiesti. Il Collegio ha conseguentemente rinviato la trattazione della causa alla successiva udienza pubblica, sospendendo ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese anche alla luce della mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.