Liquidazione compenso avvocato in caso di difetto di giurisdizione (TAR Puglia decreto collegiale n. 854 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gratuito patrocinio nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore è disciplinata dall’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, e dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti ai difensori. L’art. 4 d.m. n. 55/2014 consente al giudice di adeguare il compenso alle caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che al risultato del giudizio, potendo disporre una riduzione fino al 50% in relazione alla natura della causa. La definizione in rito della controversia, come la declaratoria di difetto di giurisdizione, non preclude la liquidazione del compenso, ma costituisce elemento rilevante per la sua quantificazione.

Il Fatto

La ricorrente, difesa dall’avvocato ammesso al gratuito patrocinio, aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia la comunicazione con cui l’Arca Puglia Centrale rigettava la richiesta di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, contestualmente diffidando al rilascio dell’immobile detenuto abusivamente, nonché il successivo rigetto dell’istanza di riesame in autotutela.

Il giudizio si concludeva con sentenza del 19 gennaio 2026 che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il difensore della parte risultata vittoriosa sul piano processuale presentava quindi istanza di liquidazione del compenso per l’attività prestata nel giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che affida all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, e l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori.

Il Collegio ritiene di valutare, in applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio. Pur trattandosi di controversia di valore indeterminabile, il Tribunale individua il compenso nel terzo scaglione tariffario di riferimento, riducendolo del 50% in ragione della natura e delle caratteristiche della causa. La riduzione riflette la circostanza che il giudizio si è concluso con una pronuncia di rito, senza esame del merito.

La liquidazione è così articolata: euro 567,00 per la fase di studio, euro 551,50 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase istruttoria/trattazione e euro 955,50 per la fase decisionale, per un totale di euro 2.570,00. Detta somma viene dimezzata ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, con conseguente importo di euro 1.285,00, cui si aggiunge il rimborso delle spese forfettarie del 15%, pari a euro 192,75, per un totale complessivo di euro 1.477,75, oltre CPA ed IVA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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