Non meritevole di tutela cautelare l’impresa che si sottrae ai controlli di sicurezza ex art. 80 TULPS (TAR Puglia n. 304 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È destituita di fumus boni iuris la domanda cautelare di sospensione di un provvedimento di revoca di un’autorizzazione per pubblico intrattenimento allorché la decadenza dall’agibilità ex art. 80 TULPS sia stata determinata da variazioni strutturali e di destinazione apportate ai locali senza la prescritta preventiva autorizzazione. La mancata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza della modifica soggettiva del legale rappresentante è idonea a determinare la perdita del requisito di pubblica sicurezza. In tale contesto, l’interesse dell’impresa non è meritevole di tutela cautelare, essendosi la stessa deliberatamente sottratta ai controlli di sicurezza; le esigenze di sicurezza collettiva degli utenti e di idoneità delle vie di esodo rendono recessive le esigenze imprenditoriali ed economiche del ricorrente.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’intrattenimento impugnava la determina dirigenziale con cui il Comune aveva revocato l’autorizzazione per pubblico intrattenimento rilasciata nel 2014. Il provvedimento era motivato dalla perdita dell’agibilità dei locali, a seguito di modifiche strutturali e di destinazione apportate senza previa autorizzazione, nonché dalla mancata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza della variazione della persona del legale rappresentante. La società chiedeva la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento, contestando l’omessa puntuale indicazione delle difformità rilevate e la mancata esplicitazione delle prescrizioni per superarle.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come la decadenza dall’agibilità discendesse da variazioni pacificamente apportate allo stato degli immobili senza la preventiva autorizzazione. Ha quindi osservato che la revoca dell’autorizzazione risultava motivata, oltre che dalla perdita del titolo abilitativo, dalla parimenti non autorizzata modifica soggettiva del legale rappresentante, mai comunicata all’autorità di pubblica sicurezza. Siffatta condotta è stata ritenuta non confutabile, attesa l’evidente diversità delle competenze tra l’Ente comunale e l’autorità di pubblica sicurezza.
Quanto alla prima doglianza, il Collegio ha evidenziato che la non autorizzata variazione dello stato di fatto dei locali comporta l’assenza della prescritta preventiva verifica, da operarsi dalla commissione tecnica, di solidità e sicurezza dell’edificio, dotato di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio. La società si era pertanto deliberatamente sottratta ai controlli di sicurezza, rendendo il proprio interesse non meritevole di tutela. La circostanza che il provvedimento e il verbale non riportassero puntualmente le modifiche contestate è stata ritenuta una critica strumentale, atteso che le difformità erano ben conosciute dalla ricorrente per averle realizzate.
In relazione alla modifica soggettiva, il Tribunale ha precisato che la mancata comunicazione alla autorità di pubblica sicurezza è incontestata e risulta di per sé idonea a determinare la perdita del requisito di pubblica sicurezza. La critica sulla genericità dell’atto è stata quindi superata.
Sotto il profilo del periculum in mora, lo stesso è stato ritenuto manifestamente insussistente, in quanto determinato da comportamenti della ricorrente non aderenti al principio di legalità e agevolmente superabile sia attraverso la rimessione in pristino dei locali, sia mediante la presentazione di un progetto adeguato alle prescrizioni di sicurezza, sia attraverso il conseguimento dell’autorizzazione in capo al nuovo rappresentante della società. Il Tribunale ha concluso che le esigenze di sicurezza collettiva degli utenti e l’idoneità delle vie di esodo rendono assolutamente recessive quelle imprenditoriali ed economiche della ricorrente, respingendo l’istanza cautelare con spese al merito.
Nota della Redazione
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