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Accesso agli atti inesistenti: l’INPS non deve creare ex novo il documento (TAR Puglia n. 819 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non implica un obbligo per la Pubblica Amministrazione di creare ex novo un atto che dichiari inesistente. La dichiarazione di inesistenza del documento, resa dall’Amministrazione in sede procedimentale, è ostativa all’accoglimento dell’istanza di accesso, poiché la richiesta di ostensione presuppone necessariamente che il documento esista e sia nella disponibilità dell’ente. In tal caso, l’Amministrazione ha assolto l’onere di comunicazione e di ostensione con la mera indicazione dell’inesistenza del documento, non essendo logicamente esigibile la produzione di un atto non formato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione dal gennaio 2009, presentava all’INPS un’istanza di accesso per ottenere copia del modello Retr-pens e del modello TE08, al fine di verificare le retribuzioni e le quote utilizzate per il calcolo della pensione. L’INPS trasmetteva il modello TE08, dichiarando di non rinvenire il modello Retr-pens.

Dopo ulteriori sollecitazioni, l’INPS precisava che il modello Retr-pens “non era all’epoca previsto”. Avverso tale comunicazione, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR, deducendo la lesione del proprio diritto di accesso. L’INPS non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente riconosciuto la rilevanza e la pacificità dell’interesse del ricorrente all’accesso ai documenti previdenziali. Ciononostante, ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la dichiarazione di inesistenza del documento resa dall’Amministrazione.

Il Collegio ha evidenziato che la dichiarazione di inesistenza del documento comporta che l’Ufficio abbia già assolto al proprio onere di comunicazione e di ostensione. L’Amministrazione, in sede di accesso, non è tenuta a creare ex novo documenti o atti, anche informatici, che essa stessa attesta di non possedere.

Richiamando il precedente del TAR Lazio, Sez. IV quater, 3 novembre 2025, n. 19365, il Collegio ha ribadito che l’oggetto dell’accesso è esclusivamente il documento amministrativo già formato, non già un’attività di elaborazione o ricostruzione da parte dell’ente. In assenza dell’atto, la pretesa ostensiva non può trovare accoglimento, poiché l’istituto dell’accesso documentale non è funzionale a ottenere una prestazione creativa da parte della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, il ricorso è stato respinto, con declaratoria di nullità delle spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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