Aggiornamento del piano rifiuti: proroga della dismissione degli impianti TMB e competenza della Giunta regionale (TAR Puglia n. 820 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza ad approvare il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, attribuita al Consiglio regionale, non include anche i successivi aggiornamenti del piano, che possono essere adottati dalla Giunta regionale. Le modifiche al piano che si configurano come mero adattamento a contingenze fattuali sopravvenute, quali il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, non richiedono una nuova valutazione ambientale strategica, limitata ai soli effetti significativi non precedentemente considerati. La proroga del termine di dismissione di un impianto di trattamento meccanico biologico, senza incremento della capacità di trattamento, non determina impatti ambientali ulteriori rispetto a quelli già valutati. La partecipazione dei Comuni al procedimento di aggiornamento del piano è garantita dall’intervento dell’Agenzia per la gestione dei rifiuti, che esercita le funzioni per conto degli stessi.
Il Fatto
Nel territorio del Comune di Poggiardo insiste un impianto pubblico di selezione e trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani, realizzato e gestito da una società controinteressata in forza di una concessione di costruzione e gestione stipulata nel 2006 con il Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, con scadenza a maggio 2025. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato nel 2021, aveva previsto la progressiva dismissione degli impianti TMB non più funzionali, incluso quello di Poggiardo, ipotizzando il raggiungimento di obiettivi di riduzione dei rifiuti e di incremento della raccolta differenziata.
Con due successive deliberazioni, dell’11 febbraio 2025 e del 21 novembre 2025, la Giunta regionale, su segnalazione dell’Agenzia per la gestione dei rifiuti, ha modificato il piano, prorogando il termine di dismissione dell’impianto al 31 dicembre 2026, a causa del mancato conseguimento degli obiettivi prefissati e delle criticità emerse nei processi di biostabilizzazione. Il Comune ha impugnato entrambe le deliberazioni, deducendo vizi di incompetenza, violazione delle norme sulla VAS, eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, relativo alla dedotta incompetenza della Giunta regionale, affermando che la norma regionale che attribuisce al Consiglio la competenza ad approvare il piano si riferisce esclusivamente alla prima approvazione, come emerge dal dato testuale che utilizza il tempo futuro. Il legislatore nazionale non individua un organo specifico per l’aggiornamento dei piani regionali, sicché la scelta del legislatore regionale di attribuire alla Giunta tale competenza è legittima e risponde a esigenze di efficienza e tempestività nell’adeguamento dello strumento pianificatorio al contesto fattuale.
Quanto alla censura sulla VAS, il Collegio ha precisato che la verifica di assoggettabilità o la VAS relative a modifiche di piani già sottoposti a valutazione si limitano ai soli effetti significativi non precedentemente considerati. L’impianto è in esercizio da oltre quindici anni ed è stato oggetto di specifica valutazione in sede di VAS del piano originario, mentre la proroga temporale della dismissione non comporta un incremento della capacità di trattamento, con la conseguenza che non si configurano impatti ambientali ulteriori.
Il Tribunale ha altresì escluso i dedotti vizi di irragionevolezza, sviamento e difetto istruttorio, ritenendo la proroga ragionevole e fondata su un’istruttoria che ha evidenziato il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata su scala regionale. Le criticità emerse dai controlli dell’ARPA sull’indice respirometrico dinamico potenziale, che hanno reso necessario il prolungamento dei tempi di biostabilizzazione, nonché i tempi tecnici per l’ottimizzazione dei processi con il supporto del Politecnico di Bari, giustificano la proroga dei conferimenti.
Il Collegio ha infine respinto la censura relativa alla violazione del contraddittorio, rilevando che è stata la stessa Agenzia per la gestione dei rifiuti, che esercita in nome e per conto dei Comuni pugliesi le funzioni in materia, a richiedere l’aggiornamento del piano. La partecipazione degli enti locali deve pertanto ritenersi garantita, mentre la verifica preliminare di fattibilità delle modifiche non è necessaria trattandosi di mero adattamento del piano a contingenze fattuali sopravvenute. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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