Esclusione dal concorso per omissione dichiarativa di precedenti penali (TAR Puglia n. 297 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, l’omessa dichiarazione dei precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ancorché assistiti da sospensione condizionale e non menzione, integra una omissione dichiarativa rilevante ai fini dell’esclusione del candidato. L’indicazione dei procedimenti penali definitivi concernenti le pene, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 313/2002, costituisce elemento essenziale della domanda di partecipazione, in conformità agli artt. 2, comma 7, e 4, comma 2, lettera l), d.P.R. n. 487/1994, come modificati dal d.P.R. n. 82/2023. La clausola del bando che prescrive tale dichiarazione non è suscettibile di interpretazione dubbia e la sua violazione legittima il provvedimento espulsivo.
Il Fatto
La ricorrente, candidata a un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’I.N.P.S., articolato per ambiti territoriali regionali, veniva esclusa con provvedimento del 10 aprile 2026 per non aver indicato, nella domanda di partecipazione, precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. Avverso l’esclusione la candidata proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del proprio diritto all’assunzione quale vincitrice del concorso, unitamente alla sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio l’I.N.P.S., eccependo l’incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore del TAR Lazio – Roma e contestando nel merito le censure attoree.
La Motivazione del Collegio
Il Tribunale ha in primo luogo disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale, pur rilevandone la tardività. Ha osservato che il concorso pubblico era articolato per ambiti territoriali regionali e che la graduatoria regionale produceva effetti diretti limitati all’ambito territoriale pugliese, con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 1, periodo finale, cod. proc. amm. e degli artt. 1, comma 2, e 10 del bando.
Nel merito, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto le censure non favorevolmente apprezzabili. Ha giudicato obiettiva la rilevata omissione dichiarativa, non risultando dubbia la clausola del bando — pubblicato il 4 ottobre 2024 a seguito di deliberazione indittiva del 25 settembre 2024 — che prescriveva l’indicazione dei precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale. Tale prescrizione è stata ricondotta alla pedissequa conformità con le disposizioni speciali sui concorsi pubblici di cui agli artt. 2, comma 7, e 4, comma 2, lettera l), d.P.R. n. 487/1994, come modificati dal d.P.R. n. 82/2023.
Il Tribunale ha precisato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 313/2002, nel casellario giudiziale si iscrivono i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, ivi compresa la sospensione condizionale e la non menzione. Ha quindi qualificato l’indicazione dei precedenti penali come elemento essenziale della domanda di partecipazione ai concorsi pubblici, la cui omissione integra una violazione idonea a giustificare l’esclusione.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase e disponendo l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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