Inottemperanza dell’Amministrazione e pagamento delle somme dovute (TAR Puglia n. 810 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi nascenti da un giudicato favorevole al ricorrente, ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine stabilito, senza necessità di nominare immediatamente il Commissario ad acta. La nomina del commissario è infatti riservata all’eventualità che, dopo la scadenza del termine assegnato, si protragga l’inottemperanza. Il ritardo esecutivo riconducibile a mere carenze di organico dell’Amministrazione non giustifica la mancata esecuzione del giudicato, ma può essere valutato ai fini della sola gradualità del subentro sostitutorio.
Il Fatto
La ricorrente, già risultata vittoriosa dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4/2024, ritualmente notificata ai fini esecutivi l’8 gennaio 2024 e passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 12 maggio 2025. L’Amministrazione intimata, pur essendo destinataria di un’obbligazione di pagamento di somme determinate, non risultava aver dato integrale adempimento al titolo giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR, investito del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ha ritenuto il ricorso fondato. Rilevato che non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla richiesta nomina del Commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento. Tale scelta è stata motivata con riferimento al comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione: un elemento che giustifica l’assegnazione di un ulteriore termine prima dell’intervento sostitutorio, senza però attenuare l’obbligo di esecuzione del giudicato.
La pronuncia ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Nota della Redazione
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