Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto provvedimento di rigetto (TAR Puglia n. 809 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione quando quest’ultima, nelle more del giudizio, adotta e porta a conoscenza dell’interessato il provvedimento espressamente richiesto. Le censure avverso il provvedimento sopravvenuto non possono essere dedotte in una memoria non notificata, né qualificate come motivi aggiunti, dovendo trovare veste processuale in un rituale ricorso da instaurare con il rito ordinario.
Il Fatto
Un appartenente alle forze di polizia presentava, in data 2 luglio 2025, istanza di riabilitazione disciplinare ai sensi dell’art. 87 d.P.R. n. 3/1957 e degli artt. 10 e 31 d.P.R. n. 737/1981, in relazione a una sanzione pecuniaria irrogata il 12 giugno 2023. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, il ricorrente proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avanti al TAR Puglia, deducendo l’illegittimità dell’inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva adottato un decreto direttoriale del 29 maggio 2026 con cui l’istanza di riabilitazione era stata espressamente rigettata. Tale provvedimento, allegato dall’Avvocatura dello Stato e depositato il 5 giugno 2026, risultava pienamente conosciuto dal ricorrente, come riconosciuto nella memoria di replica depositata l’8 giugno 2026.
Il TAR ha ritenuto che l’adozione del provvedimento espresso comporti il venir meno dell’interesse alla decisione sulla pretesa azionata avverso il silenzio, con conseguente improcedibilità del ricorso. In particolare, le deduzioni contenute nella memoria di replica con cui il ricorrente contestava la legittimità del diniego non potevano incidere sulla sopravvenuta carenza d’interesse, poiché ogni censura avverso l’atto sopravvenuto deve essere fatta valere con un rituale ricorso, soggetto al rito ordinario.
Il Collegio ha inoltre escluso che le contestazioni formulate nella memoria non notificata ma solo depositata potessero essere qualificate come motivi aggiunti, non essendo ammissibile la conversione del rito in assenza di una tempestiva notificazione dell’atto. Sussistendo giusti motivi, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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