Diniego di prova suppletiva per gravidanza nel concorso pubblico: prevale la contestualità (TAR Puglia n. 289 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per la copertura di posti di infermiere, la prova scritta è caratterizzata da stringenti esigenze di contestualità a garanzia della par condicio dei candidati, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia. Tale esigenza rende legittimo il diniego di differimento della prova per la candidata in stato di gravidanza che abbia allegato la previsione del parto in data prossima a quella fissata. Nel contemperamento degli interessi coinvolti, l’interesse pubblico al corretto espletamento della prova tecnica, in applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento, regolarità e trasparenza della procedura concorsuale, prevale sulle esigenze individuali della candidata, a differenza di quanto avviene per le prove non contestuali quali quelle orali, di efficienza fisica o attitudinali.
Il Fatto
Una candidata, in stato di gravidanza, ha partecipato al concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di mille posti di infermiere, indetto dall’ASL di Bari con bando pubblicato sul BURP. Convocata per la prova scritta fissata per il 7 luglio 2026, ha chiesto all’Amministrazione di essere inserita in una prova suppletiva da tenersi in data successiva, idonea a superare il primo periodo di maternità immediatamente successivo al parto, previsto per una data non specificata nel provvedimento.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza sulla base delle previsioni del bando che non prevedono la possibilità di differimento delle prove né il loro svolgimento da remoto, stabilendo espressamente che la mancata presentazione comporta l’esclusione dalla procedura. Nel diniego, l’Azienda ha comunque rappresentato che avrebbe dedicato spazi appositi e misure adeguate, nonché ogni forma di supporto e assistenza consentita alle candidate in gravidanza o allattamento. La candidata ha pertanto impugnato il diniego e il bando nella parte in cui non ammette modalità di svolgimento delle prove in modalità asincrona o differita.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto l’istanza cautelare ritenendo le censure prive di idoneo fumus boni iuris. Il Collegio ha osservato che, trattandosi di prova scritta, sussistono stringenti esigenze di contestualità a garanzia della par condicio dei concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia. Tale caratteristica rende il diniego giustificato dall’irripetibilità della sessione in un diverso contesto temporale, in conformità con l’orientamento citato del T.A.R. Campania, Sez. V, n. 683/2023.
Il Tribunale ha quindi proceduto a un contemperamento dei diversi interessi coinvolti, distinguendo il caso delle prove scritte, che si svolgono contemporaneamente per tutti i candidati, da quello delle prove non contestuali, quali le prove orali, quelle di efficienza fisica o quelle attitudinali. Per queste ultime, la possibilità di differimento non lede la par condicio; per la prova scritta, invece, risulta prevalente l’interesse pubblico al corretto espletamento della prova in applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento, regolarità e trasparenza dell’intera procedura concorsuale, come richiamato dal T.A.R. Lazio, Sez. V, n. 13680/2024.
Alla luce del quadro giuridico-fattuale emerso nella sommaria delibazione tipica della fase cautelare, il Collegio ha concluso che le censure della ricorrente non fossero assistite da idoneo fumus boni iuris, respingendo l’istanza e compensando le spese della fase incidentale.
Nota della Redazione
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