Cessazione della materia del contendere per riesercizio dell’autotutela prima della camera di consiglio (TAR Puglia n. 780 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce esercizio del potere di autotutela la delibera con cui la stazione appaltante, prima della camera di consiglio fissata per la disamina della domanda cautelare, riesamina l’aggiudicazione e, accogliendo sostanzialmente i motivi di gravame, aggiudica ex novo la gara alla società ricorrente. La sopravvenuta aggiudicazione alla ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, da dichiararsi con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. In tal caso, la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione a carico della stazione appaltante che abbia dato causa al ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, la delibera con cui l’ASL di Bari aveva aggiudicato definitivamente alla controinteressata il lotto n. 2 della procedura aperta telematica per la fornitura quinquennale in service di sistemi diagnostici di laboratorio destinati ai Centri di medicina trasfusionale, CIG B7D75BB565. Il ricorso era diretto avverso la determinazione di aggiudicazione del 13 aprile 2026 e avverso i verbali di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché avverso ogni altro atto presupposto e connesso.

In pendenza del giudizio, in vista della camera di consiglio, l’ASL di Bari provvedeva a riesaminare l’aggiudicazione e, in sostanziale accoglimento delle censure della ricorrente, aggiudicava ex novo la gara a quest’ultima. Non intervenivano altre impugnazioni da parte della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, investito della domanda cautelare e sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., rileva che la stazione appaltante aveva esercitato il potere di autotutela riesaminando l’aggiudicazione e adottando un nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore della società ricorrente. Tale esito aveva integrato l’interesse della ricorrente, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite.

Il Collegio ritiene che non residui alcuna questione da decidere, atteso che l’aggiudicazione ex novo alla ricorrente ha integralmente satisfatto la pretesa sostanziale azionata, e che nessuna impugnazione era stata proposta dalla controinteressata avverso il nuovo assetto. La declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue pertanto alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’ASL di Bari, la cui condotta aveva reso necessario il ricorso, liquidandole in € 2.000,00 oltre accessori. Nei confronti della società controinteressata le spese vengono invece compensate, per la peculiarità e la pronta risoluzione della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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