Revoca nulla osta e condanna inammissibile per attività discrezionale (TAR Liguria n. 523 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del provvedimento amministrativo impugnato, intervenuta in corso di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente consegue il bene della vita richiesto. L’azione di condanna pubblicistica ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a. è ammissibile solo nelle controversie relative a interessi pretensivi, a completamento della tutela costitutiva o di accertamento, quando la fondatezza della pretesa sia portato di attività interamente vincolata e non richieda adempimenti istruttori. Resta comunque fermo l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso.

Il Fatto

Il ricorrente, lavoratore extracomunitario, impugnava il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, emesso ai sensi del d.P.C.M. 27 settembre 2023 sulla programmazione dei flussi di ingresso per il triennio 2023-2025. Il Tribunale, con ordinanza del 20 giugno 2025, sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato.

Successivamente, l’Amministrazione revocava il provvedimento originario e il ricorrente insisteva nell’accoglimento del ricorso, chiedendo l’ordine alla Prefettura di convocarlo unitamente al nuovo datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il conseguente rilascio del permesso da parte della Questura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in seguito al ritiro del provvedimento di revoca, il ricorrente ha conseguito il bene della vita richiesto, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine all’azione di annullamento.

Quanto alla ulteriore domanda volta a ottenere l’ordine di rilascio del permesso di soggiorno, il Tribunale l’ha qualificata come azione di condanna pubblicistica o di adempimento. Tale azione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. in combinato con il successivo art. 31, comma 3, c.p.a., risulta ammissibile nei soli casi in cui non residui alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.

Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza di un diritto soggettivo al rilascio della specifica tipologia di permesso invocata, trattandosi di un interesse legittimo pretensivo che richiede l’estrinsecazione di un potere amministrativo di natura discrezionale e lo svolgimento di un’istruttoria non ancora completata. La domanda di condanna è stata pertanto dichiarata inammissibile.

Il Tribunale ha tuttavia precisato che resta fermo l’obbligo delle Amministrazioni competenti di concludere il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno nei termini previsti, con adozione di un provvedimento espresso. In considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite sono state compensate per evitare una mera partita di giro contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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