Ammissibili i mezzi mobili targati funzionali all’attività d’impresa (TAR Puglia n. 718 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di clausole del bando o della lex specialis ambigue, perplesse o contraddittorie, deve privilegiarsi l’interpretazione favorevole all’ammissione del beneficiario, in ossequio al canone del favor partecipationis. Tale canone sottende anche l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi della partecipazione, dovendo in difetto affermarsi l’illegittimità dell’esclusione pronunciata in applicazione di disposizioni che evidenziano tratti di ambiguità. L’apposizione della targa ad una macchina operatrice, quale una pala meccanica, non ne muta le caratteristiche né consente di qualificarla come mezzo di trasporto, rimanendo irrilevante ai fini dell’ammissibilità della spesa. La clausola che limita l’ammissibilità ai soli veicoli destinati al trasporto di persone (c.d. servizio navetta) riguarda esclusivamente le strutture ricettive e non può essere estesa a settori diversi del comparto turistico.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della nautica e della gestione di attività connesse al trasporto marittimo, presentava domanda di agevolazione per l’acquisto di una pala articolata per la movimentazione delle barche, nell’ambito degli aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero. Con preavviso di rigetto, l’Amministrazione comunicava la possibile inammissibilità della domanda, ritenendo il mezzo non ammissibile in quanto macchina operatrice targata. Nonostante le osservazioni della ricorrente e la successiva istanza di riesame, la Regione confermava la declaratoria di inammissibilità, avverso la quale la società proponeva ricorso deducendo plurimi motivi di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi di censura, ritenendoli strettamente connessi in quanto volti a sostenere una lettura interpretativa del bando favorevole al riconoscimento delle agevolazioni. In primo luogo, il TAR ha rilevato come la pala meccanica acquistata, pur essendo immatricolata e targata, fosse strumentale allo spostamento e alla movimentazione di imbarcazioni nell’ambito del servizio svolto presso la struttura turistico-portuale, essendo il mezzo destinato non al trasporto su strada o di persone, ma alla movimentazione di natanti.
Quanto alla disposizione dell’art. 4, comma 3, dell’Avviso, il Tribunale ha osservato che la sua formulazione risulta ambigua: la prima parte della clausola prevede l’ammissibilità dei mezzi mobili targati se strettamente funzionali all’attività d’impresa e utilizzati in via esclusiva; la seconda parte, invece, limita l’ammissibilità ai soli veicoli destinati al trasporto di persone (c.d. servizio navetta) per gli ospiti delle strutture ricettive. Tale limitazione, proprio per la sua collocazione testuale e per il riferimento espresso al settore ricettivo, non può essere estesa a settori diversi del comparto turistico.
Il TAR ha precisato, inoltre, che l’apposizione della targa ad una macchina operatrice è imposta dal codice della strada e non muta le caratteristiche funzionali del mezzo, il quale non può essere qualificato come mezzo di trasporto. La circostanza che la pala sia targata risulta, quindi, ininfluente ai fini dell’ammissibilità della domanda di finanziamento, poiché il mezzo rientra nei parametri di funzionalità e pertinenza richiesti dalla prima parte della clausola.
La Corte ha, infine, richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in presenza di clausole ambigue o contraddittorie della lex specialis, deve privilegiarsi l’interpretazione favorevole all’ammissione del concorrente in ossequio al canone del favor partecipationis. Tale principio sottende anche l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, dovendo in difetto affermarsi l’illegittimità dell’esclusione pronunciata in applicazione di disposizioni ambigue o contraddittorie.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento della comunicazione di inammissibilità impugnata. L’accoglimento ha carattere assorbente rispetto alla domanda risarcitoria, dichiarata improcedibile, mentre le spese di lite sono state compensate attesa la natura strettamente interpretativa della controversia.
Nota della Redazione
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