Non ammissione scolastica: improcedibilità per fine anno scolastico e rigetto del risarcimento per mancata prova del danno (TAR Molise n. 253 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento dei provvedimenti di non ammissione dell’alunno alla classe successiva diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’anno scolastico a cui si riferiscono gli atti impugnati sia terminato. La mancata comparizione all’udienza e la mancata presentazione di memorie dopo la reiezione dell’istanza cautelare depongono per la sopravvenuta carenza di interesse. La domanda di risarcimento del danno deve essere respinta se la parte ricorrente non fornisce la prova dei pregiudizi specifici subiti in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
I genitori di un alunno frequentante la classe seconda della scuola secondaria di primo grado hanno impugnato, chiedendone la sospensione e l’annullamento, gli atti con cui l’Istituto Scolastico aveva disposto la non ammissione del minore alla classe successiva per l’anno scolastico 2022-2023. Il ricorso è stato affidato a quattro motivi, con i quali è stata dedotta la violazione delle normative sui disturbi specifici dell’apprendimento, il difetto di istruttoria, la disparità di trattamento, il difetto di motivazione e la mancata comunicazione dell’andamento scolastico, ed è stata avanzata una domanda di risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha in primo luogo accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa erariale. Ha rilevato che la fine dell’anno scolastico cui si riferiscono i provvedimenti impugnati determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. La mancata comparizione all’udienza pubblica di merito e la mancata attività difensiva successiva alla reiezione dell’istanza cautelare, senza alcuna giustificazione, sono state interpretate ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. come ulteriori conferme della sopravvenuta carenza di interesse.
In relazione alla domanda risarcitoria, il Collegio ha invece escluso l’accoglimento. La parte ricorrente non ha fornito alcuna prova dei pregiudizi specifici subiti dal minore in conseguenza dei provvedimenti di non ammissione. La domanda è stata pertanto respinta nel merito, in quanto infondata.
La natura della vicenda e le sue peculiarità fattuali hanno infine giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.