Rifiuto rinnovo permesso di soggiorno per insufficienza reddituale accertata dal TAR (TAR Puglia n. 255 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, la condizione reddituale prevista dall’ordinamento deve sussistere e essere dimostrata dal richiedente alla data di adozione del provvedimento di diniego. La produzione documentale che confermi redditi personali inferiori ai limiti di legge, unitamente alla mancanza di chiari indici di capienza reddituale dell’impresa familiare in cui il richiedente operi come coadiutore, legittima il rifiuto dell’Amministrazione e non consente di ravvisare il requisito del fumus boni iuris in sede di tutela cautelare.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava innanzi al TAR il decreto di rifiuto adottato dalla Questura di Foggia in data 8.1.2026, con cui era stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato. Nel ricorso, oltre all’annullamento del provvedimento, veniva chiesta la sospensione incidentale della sua efficacia, contestandosi la legittimità della determinazione assunta dall’Amministrazione.
Il ricorrente sosteneva l’insussistenza dei presupposti che avevano condotto al rifiuto, affidando le proprie difese all’esistenza di un’attività lavorativa svolta in qualità di coadiutore nell’impresa di un congiunto, circostanza che avrebbe dovuto essere valorizzata ai fini della verifica della condizione reddituale. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Foggia per resistere alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente concentrato l’esame sulla sola domanda cautelare, verificando la sussistenza del requisito del fumus boni iuris alla luce della documentazione versata in atti. La valutazione è stata condotta con riferimento al momento genetico del provvedimento impugnato, poiché la condizione reddituale deve risultare integrata alla data di adozione del diniego.
Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente percepiva redditi personali inferiori ai limiti minimi stabiliti dall’ordinamento. Il Collegio ha inoltre osservato che la qualità di coadiutore dell’impresa gestita da un congiunto non trovava riscontro in documenti che costituissero un chiaro indice della capienza reddituale dell’azienda, con la conseguenza che non poteva ritenersi dimostrata l’effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per il sostentamento.
Tale quadro è stato ritenuto avvalorato dalla presentazione, in data 12.1.2026, di un’istanza di definizione agevolata dei carichi fiscali relativi alla posizione previdenziale del ricorrente, concernente sedici cartelle di pagamento. La circostanza, valutata in termini indiziari, ha rafforzato il convincimento del Tribunale circa la mancata dimostrazione dei presupposti reddituali.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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