Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 498 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che abbia condannato la pubblica amministrazione a un pagamento, integra titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. L’amministrazione che non si costituisca e non dimostri l’avvenuto adempimento non oppone alcun elemento idoneo a contrastare la fondatezza della domanda. Il giudice amministrativo, accertata l’ammissibilità dell’azione per intervenuto passaggio in giudicato e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, ordina l’attuazione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del 03.10.2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, della somma di duemila euro, oltre alla rifusione delle spese di lite. La pronuncia non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato; era stata notificata in forma esecutiva il 13.12.2024.
Decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla condanna. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio in data 12.05.2025; la notifica in forma esecutiva al Ministero è avvenuta il 13.12.2024, con conseguente decorso del termine dilatorio. L’azione è stata pertanto dichiarata ammissibile.
Nessun dubbio sussiste, secondo il collegio, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza. Il richiamo è all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Sul piano del merito, il ricorso è stato giudicato fondato. L’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito della somma di duemila euro per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, il collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore della competente direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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