Requisito degli spazi esterni per l’asilo nido e nessun obbligo del Comune di fornire aree pubbliche (TAR Puglia n. 630/2026)
Principi di diritto (Massima)
La normativa regionale che subordina il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio di un asilo nido al possesso, in capo all’operatore privato, di una struttura dotata di adeguati spazi esterni o spazi gioco attrezzati non pone alcun obbligo a carico del Comune di individuare e di porre a servizio dell’operatore un’area pubblica a verde, al fine di soddisfare tale requisito. La circostanza del pregresso uso pluriennale di un’area comunale è irrilevante allorché la relativa concessione sia stata legittimamente revocata, anche per incompatibilità urbanistica dell’area, con decisione passata in giudicato. Il diniego di nuova concessione dell’area è legittimo ove sorretto da approfondita istruttoria che dia conto dell’impossibilità di individuare soluzioni alternative per la carenza del requisito degli spazi esterni.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, esercente attività di asilo nido e sezione primavera, impugnava il diniego del Comune alla richiesta di adozione di un’area a verde pubblico, nonché gli atti di avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni all’esercizio e al funzionamento della struttura e l’ordinanza di sgombero dell’area, emessa in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato.
La società, che aveva gestito il giardino comunale per circa quindici anni in forza di una concessione in comodato d’uso gratuito poi revocata, mirava a riacquisire il requisito dell’area a verde, indispensabile per l’esercizio della propria attività, chiedendo una nuova adozione dell’area ai sensi del nuovo regolamento comunale. Il Tribunale, accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame, invitava il Comune a valutare possibili soluzioni alternative; il Comune, all’esito di una rinnovata istruttoria e di una conferenza di servizi, confermava il diniego, gravato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, muovendo dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5881/2024 che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva già rigettato l’impugnazione della revoca della convenzione per la concessione dell’area, rilevando elementi indiziari di uno sviamento della gestione della cosa pubblica nell’ambito di un sistema caratterizzato da condizionamento criminale dell’attività amministrativa.
Il Collegio ha evidenziato che l’art. 53 del regolamento regionale della Puglia n. 4/2007, pur riconoscendo la natura di interesse pubblico del servizio svolto, richiede comunque che gli operatori possiedano, per il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione, una struttura con spazi esterni o spazi gioco attrezzati aventi determinati requisiti dimensionali. Tale requisito è posto in capo all’operatore privato interessato, senza che la normativa regionale stabilisca alcun obbligo per i Comuni di individuare e mettere a disposizione un’area pubblica per il suo soddisfacimento.
Quanto all’uso quindicennale del giardino, la Corte ne ha affermato l’irrilevanza, richiamando le precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che avevano già chiarito le circostanze del rinnovo della concessione e della sua successiva revoca da parte della Commissione prefettizia, intervenuta anche per incompatibilità urbanistica dell’area. La nuova determinazione comunale e i motivi aggiunti hanno, infine, dato conto con puntualità di tutti i profili preclusivi rispetto alla destinazione di qualsivoglia altra area pubblica reperibile nelle vicinanze.
Il TAR ha pertanto escluso i dedotti vizi di legittimità e di eccesso di potere, ritenendo i provvedimenti impugnati conseguenti ad un’approfondita istruttoria e non emersi elementi per individuare soluzioni alternative alla carenza del requisito degli spazi esterni. Le spese sono state compensate per la natura e peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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