Patologie tumorali nei militari esposti ad uranio impoverito: non basta il criterio cronologico per negare la causa di servizio (TAR Puglia n. 606 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge considera il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale. Sul piano probatorio processuale, la dipendenza da causa di servizio deve ritenersi accertata in presenza di elementi statistici rilevanti, salvo che l’Amministrazione dimostri la sussistenza di fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica ovvero fornisca un principio di prova circa l’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso. Il diniego non può fondarsi su richiami apodittici a fattori di rischio generici o su un criterio cronologico non supportato da evidenze scientifiche.
Il Fatto
Un militare, già in servizio presso un reparto con mansioni tecniche relative alle tecnologie militari impiegate sul campo, aveva svolto missioni in teatri operativi esteri, con esposizione ambientale a polveri di uranio impoverito e altre nanoparticelle. A seguito di accertamenti diagnostici, gli veniva diagnosticata una patologia oncologica alla tiroide, trattata chirurgicamente. Con istanza del 2017, l’interessato chiedeva il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, anche ai fini dell’equo indennizzo. La Commissione medica ospedaliera esprimeva giudizio favorevole, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.) negava la dipendenza dal servizio, richiamando l’assenza di fattori specifici, la presenza di fattori di rischio generici e il mancato soddisfacimento del criterio cronologico. Il Ministero della Difesa rigettava conseguentemente la domanda. Il ricorso, riassunto dopo la declinatoria di competenza del T.A.R. Lazio, veniva proposto dinanzi al T.A.R. Puglia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che il quadro normativo di riferimento, in particolare l’art. 1079 del d.P.R. n. 90/2010, riconosce l’esistenza di un rischio specifico correlato all’esposizione a proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione di nanoparticelle di metalli pesanti, prevedendo appositi benefici economici per il personale che abbia contratto patologie per tali cause. L’orientamento giurisprudenziale, confermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025, ha chiarito che la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
La motivazione del parere del C.V.C.S. è stata ritenuta insufficiente sotto diversi profili. In primo luogo, è risultata erronea e sottovalutata la durata delle missioni effettuate in uno dei teatri operativi, con la completa omissione di quelle svolte in un altro teatro nel quale non risultava positivamente esclusa l’esposizione agli agenti patogeni. In secondo luogo, i rilievi relativi ai presunti fattori di rischio generici, quali il genere maschile, l’età e la provenienza geografica, sono stati considerati apodittici, non essendo supportati da evidenze scientifiche e dati epidemiologici specifici.
Quanto al cosiddetto criterio cronologico, il Tribunale ha rilevato che l’intervallo temporale tra l’esposizione e l’insorgenza della patologia era in realtà compatibile con i tempi di latenza della malattia, considerando che l’ultima missione si era conclusa in epoca recente rispetto all’epoca del riscontro diagnostico. Il giudizio negativo è stato altresì ritenuto incongruo in ragione della peculiare localizzazione tiroidea della patologia, che presenta una intuitiva correlazione con l’inalazione di polveri e nanoparticelle disperse nei teatri operativi.
Il Collegio ha infine escluso rilievo alle considerazioni formulate dall’Amministrazione in sede difensiva circa la natura delle mansioni svolte, trattandosi di motivazione postuma ed eterointegrazione del provvedimento, nonché ha evidenziato che la mancata partecipazione ad azioni “sul campo” non esclude l’esposizione all’agente patogeno, sia per il contesto ambientale sia per le attività manutentive su sistemi d’arma contaminati. La sentenza ha quindi accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati con obbligo per l’Amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza, previo rinnovato parere del C.V.C.S. che indichi eventuali fattori causali alternativi specificamente riferibili al militare.
Nota della Redazione
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