Ordinanza sindacale contingibile e urgente e legittima esecuzione in danno del fabbricato pericolante (TAR Puglia n. 586 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente, adottata ai sensi dell’art. 54 TUEL per la tutela della pubblica incolumità, costituisce esercizio di un potere extra ordinem del Sindaco quale ufficiale del Governo, non assimilabile ai poteri ordinari di cui all’art. 50 TUEL. Il provvedimento che ordina la demolizione di un fabbricato pericolante, previa verifica tecnica dello stato dei luoghi, è legittimo anche laddove imponga un termine breve per l’ottemperanza, purché sussista un concreto e attuale pericolo per l’incolumità pubblica. L’inottemperanza del privato legittima l’Amministrazione a procedere con l’esecuzione in danno, senza che la pendenza di un procedimento per il rilascio del permesso di costruire, avviato dal proprietario, possa spiegare alcun effetto paralizzante sull’esercizio del potere repressivo ed esecutivo. Le garanzie partecipative possono assumere carattere recessivo dinanzi a preminenti esigenze di celerità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Un comproprietario di un immobile, destinatario sin dal 2011 di ordinanze comunali per la messa in sicurezza del fabbricato, impugnava l’ordinanza sindacale del 2023 che gli imponeva l’esecuzione di lavori di consolidamento statico e, in subordine, la demolizione entro trenta giorni. A seguito dell’inottemperanza, il Comune avviava il procedimento per l’esecuzione in danno, poi concretizzatosi nella demolizione parziale dell’edificio, previa nuova ordinanza sindacale del 2025. Il ricorrente, oltre a contestare i presupposti del pericolo e la proporzionalità della misura, deduceva la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto a una procedura di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione dell’immobile, avviata nel frattempo e oggetto di archiviazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo le censure prive di fondamento alla luce della copiosa documentazione tecnica versata in atti. Le relazioni dei tecnici comunali e le risultanze degli interventi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale hanno confermato la situazione di grave precarietà strutturale dell’edificio, caratterizzata da un avanzato stato di degrado e dal concreto rischio di collasso. Tali evidenze, unitamente alle valutazioni dello stesso tecnico di parte ricorrente, hanno dimostrato l’insussistenza dei dedotti vizi di incompetenza, travisamento e difetto di istruttoria.

Quanto all’ordinanza sindacale, il Tribunale ha chiarito che l’adozione del provvedimento contingibile e urgente ex art. 54 TUEL era giustificata dall’eccezionalità della situazione di pericolo imminente per la pubblica incolumità, non essendo configurabile alcun vizio di incompetenza rispetto all’art. 50 TUEL, trattandosi di poteri ontologicamente diversi. La natura extra ordinem del potere esercitato legittima la compressione delle garanzie procedimentali e l’imposizione di termini perentori per l’ottemperanza.

In ordine alla dedotta sproporzione dei termini, il Collegio ha precisato che la dilazione temporale è in larga misura imputabile all’inerzia del privato, mentre la situazione di pericolo, lungi dall’essersi ridotta, era andata aggravandosi nel tempo, rendendo inefficaci le opere provvisionali. La pendenza di un nuovo procedimento per il rilascio del permesso di costruire non può paralizzare l’esercizio del potere repressivo, trattandosi di procedimento autonomo e non ostativo rispetto alla doverosa attività di tutela dell’incolumità pubblica.

Il Tribunale ha infine ritenuto inammissibili, oltre che infondate, le censure riguardanti i profili procedimentali, risultando gli atti impugnati completi delle necessarie indicazioni sugli interventi pianificati e sui costi preventivati. Ha pertanto respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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