L’ottemperanza per il decreto ingiuntivo esecutorio non opposto dalla pubblica amministrazione (TAR Molise n. 227 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, munito del decreto di esecutorietà, costituisce giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e la sua inesecuzione da parte della pubblica amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza. L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al titolo entro il termine fissato dal giudice amministrativo, il quale può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La nomina anticipata del commissario, finalizzata a garantire l’effettività della tutela, non esclude la configurabilità della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la cui valutazione resta riservata a un’eventuale successiva istanza di parte in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
Il Fatto
Un medico di medicina generale, a seguito di un giudizio monitorio, aveva ottenuto dal Tribunale civile di Campobasso un decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) il pagamento di alcune somme per differenze retributive. Il decreto, non opposto dall’amministrazione, era stato dichiarato esecutorio e notificato in forma esecutiva. Nonostante le sollecitazioni, l’ASREM non provvedeva al pagamento, portando il creditore a promuovere l’azione di ottemperanza dinanzi al TAR Molise.
Con il ricorso, il medico chiedeva che fosse ordinato all’ASREM di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, con nomina di un commissario ad acta e condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione resistente, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti richiesti. In primo luogo, ha accertato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, intervenuta con il decreto di esecutorietà. In secondo luogo, ha verificato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, che consente alla pubblica amministrazione di dilazionare il pagamento prima che possa essere adita la sede giurisdizionale.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutorio rientra pienamente nel novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. Tale rimedio, come previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., è finalizzato proprio a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il giudice ha quindi ritenuto il ricorso fondato, non essendo stato fornito alcun elemento per dimostrare l’avvenuto pagamento da parte dell’amministrazione.
Il Tribunale ha ordinato all’ASREM di eseguire il pagamento delle somme dovute nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore del Dipartimento Amministrativo – Unità Operativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’ASREM, con facoltà di delega a un funzionario, che dovrà attivarsi su istanza di parte nel caso in cui l’amministrazione non abbia adempiuto entro il termine assegnato.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha evidenziato che la nomina anticipata del commissario ad acta è strumentale a garantire l’esecuzione del giudicato. Pur non ravvisando allo stato i presupposti per la sua concessione, ha rimesso la questione a un’eventuale e successiva valutazione, su nuova istanza di parte, qualora emerga una mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice all’attività del commissario. La decisione si conclude con la condanna dell’ASREM al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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