Oscuramento massivo dell’offerta tecnica: l’accesso ex art. 116 c.p.a. prevale sui segreti commerciali (TAR Puglia n. 578 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di oscuramento dell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico in sede di partecipazione alla procedura di gara deve essere puntualmente e adeguatamente motivata e non può risolversi in affermazioni generiche, prive di elementi idonei a riscontrare l’effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali come definiti dall’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005. L’oscuramento massivo e generalizzato della relazione tecnica dell’aggiudicataria, coinvolgente la quasi totalità del documento, determina la lesione del diritto di difesa delle altre imprese concorrenti. In tal caso, il Tribunale amministrativo, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ordina l’ostensione integrale dell’offerta tecnica, fermo restando l’oscuramento dei soli nominativi e dati personali privi di rilievo rispetto ai contenuti tecnici e commerciali della proposta.
Il Fatto
Una società, in proprio e quale capogruppo del costituendo RTI, aveva impugnato l’aggiudicazione di una procedura di gara indetta dall’ASL di Bari per la gestione dei bar e punti ristoro mediante distributori automatici, limitatamente a uno dei lotti, e aveva proposto istanza di accesso agli atti. Nelle more del giudizio, l’accesso era stato parzialmente assentito, ma l’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria era stata esibita in maniera massivamente oscurata, tanto da rendere illeggibili quasi tutti i dati relativi alla proposta. Con i motivi aggiunti, la ricorrente aveva limitato la richiesta ostensiva alla relazione tecnica dell’offerta della controinteressata, deducendo la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 22 della l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente osservato che il nuovo codice dei contratti pubblici, all’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, garantisce ai primi cinque operatori in graduatoria la conoscenza degli atti di gara sul piano del diritto automatico e reciproco, salve le eccezioni di cui all’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Quest’ultima disposizione consente di escludere l’accesso solo per le informazioni che, secondo la motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscano segreti tecnici o commerciali. Il Tribunale ha rilevato come, nel caso di specie, l’istanza di oscuramento prodotta dalla controinteressata non fosse puntualmente motivata, risolvendosi in affermazioni del tutto generiche e prive di elementi idonei a riscontrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, che richiede che le informazioni rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette a misure di protezione adeguate.
L’oscuramento massivo e generalizzato della relazione tecnica, tale da coinvolgere la quasi totalità del documento, è stato ritenuto sintomatico dell’assenza di una autonoma verifica e di un bilanciamento delle esigenze di tutela dei segreti da un lato e di quelle difensive dall’altro. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui, partecipando a una procedura di evidenza pubblica, vi è una potenziale accettazione del rischio di pubblicizzazione dei contenuti dell’offerta, con particolare riguardo all’insorgere di esigenze processuali. L’Amministrazione, infatti, aveva depositato solo l’istanza di oscuramento e una nota di parziale autorizzazione, senza fornire alcun elemento utile a dimostrare l’avvenuta verifica delle dichiarazioni dell’operatore economico.
Conseguentemente, il Tribunale ha accolto l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando all’Amministrazione l’ostensione dell’intera offerta tecnica della controinteressata, nei termini di dieci giorni dalla comunicazione della pronuncia, fermo restando l’oscuramento dei soli nominativi e dei dati personali privi di rilievo rispetto ai contenuti tecnici e commerciali della proposta.
Nota della Redazione
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