Ordine di demolizione a entrambi i confinanti per muro divisorio abusivo (TAR Lazio n. 7 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere repressivo degli abusi edilizi può essere esercitato in qualsiasi momento e si sostanzia in misure a carattere reale, non in sanzioni. Ne consegue che l’ordine di demolizione di un’opera abusiva ben può essere rivolto al soggetto che, pur estraneo alla materiale esecuzione dell’illecito, intrattenga con il bene un rapporto giuridicamente qualificato. In presenza di un muro che delimita fisicamente due proprietà confinanti, la presunzione civilistica di comproprietà fonda la corresponsabilizzazione di entrambi i proprietari nell’abuso, poiché ciascuno è destinatario finale degli effetti del provvedimento demolitorio. La mancata individuazione del responsabile materiale non incide, pertanto, sulla legittimità dell’ordine.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto la demolizione di un muro eretto sul confine fra due proprietà, privo di titolo edilizio e di autorizzazione sismica, adottando l’ordine nei confronti di entrambe le proprietà confinanti. L’istruttoria aveva evidenziato un sostanziale accordo sulla costruzione del muro, la sua edificazione sul tracciato di un preesistente muretto divisorio e la tolleranza protratta dell’abuso fino al sorgere dei contrasti fra i vicini.
La proprietaria di uno dei fondi ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR, sostenendo che il muro sarebbe stato eretto sulla proprietà esclusiva dei controinteressati e al solo fine di ampliare il loro piazzale. In via cautelare la Sezione ha accolto l’istanza ai soli fini della sollecita trattazione del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo che l’insieme degli elementi oggettivi posti a base dell’ordinanza componga un quadro probatorio univoco e concordante. Assume rilievo centrale la funzione obiettiva del muro, desumibile dal suo posizionamento e dagli atti istruttori: delimitare fisicamente le due proprietà. Tale funzione è corroborata dalla realizzazione del muro in continuità con un preesistente muretto divisorio.
La tesi ricorsuale, secondo cui la preminenza andrebbe riconosciuta alla funzione di ampliamento del piazzale soprastante, è giudicata basata su presupposti opinabili. La Corte osserva che il muro assolve anche a una funzione di stabilizzazione della proprietà sottostante, ove è stata realizzata una platea in cemento. La relazione di accertamento comunale, lungi dal contraddire tale lettura, continua a enfatizzare la funzione di delimitazione fisica delle due proprietà e richiama l’ordinanza correttamente.
Rileva, inoltre, il tacito accordo delle parti sul posizionamento del muro sul confine, non negato nel ricorso e ulteriormente qualificato dall’assenza di denunce di sconfinamento per oltre sedici anni. La dichiarazione di un precedente proprietario, secondo cui il muro non esisteva prima dell’acquisto, non implica necessariamente che solo i controinteressati lo abbiano edificato.
La Corte valorizza infine la contraddittorietà dell’assunto attoreo: la ricorrente, in una memoria endoprocedimentale, aveva affermato che l’abuso sarebbe stato costruito per lo più sulla particella dei vicini, affermazione che contrasta con la tesi della proprietà esclusiva e corrobora la sua corresponsabilizzazione.
Sul piano del principio, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la repressione degli abusi edilizi si attua mediante misure a carattere reale, che colpiscono illeciti permanenti. La mancata individuazione del responsabile materiale non impedisce che l’ordine demolitorio sia rivolto a chi vanti un diritto o un potere di fatto sul bene. La demolizione è ingiunta non a titolo di responsabilità effettiva o presunta, ma in ragione del rapporto materiale con la cosa. Il ricorso è dunque respinto; le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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