Nomina del commissario ad acta per l’ottemperanza al giudicato scolastico (TAR Puglia n. 572 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato, può nominare un commissario ad acta anche nella persona di un organo dell’amministrazione stessa, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. La nomina prescinde dall’individuazione di un soggetto estraneo all’apparato amministrativo e risponde all’esigenza di assicurare l’esecuzione specifica della pronuncia. Le spese della fase successiva alla sentenza di accoglimento dell’ottemperanza restano a carico dell’amministrazione soccombente, che sopporta anche l’onere del contributo unificato.
Il Fatto
Alcuni docenti avevano ottenuto dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, il riconoscimento di propri diritti retributivi e previdenziali nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte della mancata esecuzione spontanea della pronuncia, gli interessati avevano proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che con sentenza n. 851 del 2025 aveva accolto il ricorso, assegnando all’amministrazione un termine per adempiere.
Decorso infruttuosamente il termine, i ricorrenti hanno depositato istanza di nomina del commissario ad acta, deducendo la persistente inerzia del Ministero. L’amministrazione, costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ravvisato il presupposto per la nomina del commissario ad acta nel perdurante inadempimento dell’amministrazione, rilevando che la sentenza di accoglimento dell’ottemperanza non era stata appellata e che il termine assegnato era decorso senza che il Ministero avesse provveduto.
Quanto all’individuazione del soggetto, il TAR ha ritenuto di designare il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ossia un organo interno all’amministrazione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. La scelta di un commissario interno risponde alla natura degli adempimenti dovuti, riconducibili alle competenze istituzionali dell’amministrazione scolastica, e garantisce al contempo l’imparzialità dell’esecuzione attraverso la delega a un soggetto qualificato all’interno dell’apparato.
Il termine concesso per l’adempimento è stato fissato in 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La statuizione sulle spese ha distinto le fasi del giudizio: compensate quelle relative all’antecedente fase di ottemperanza, poste a carico del Ministero quelle dell’ulteriore fase, liquidate in € 250,00, oltre al rimborso del contributo unificato versato dai ricorrenti.
Nota della Redazione
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