Riparto dei seggi del premio di maggioranza: la graduatoria dei voti residuati si riavvolge dalla prima posizione, senza scorrimento progressivo tra le fasi (TAR Puglia n. 544 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema elettorale regionale pugliese, la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, all’interno di ciascun gruppo di liste, si articola in due fasi logicamente distinte ma funzionalmente unitarie, entrambe governate dalla medesima graduatoria dei voti residuati espressi in percentuale del quoziente elettorale circoscrizionale. La graduatoria non distribuisce voti ma colloca seggi: i voti residuati di tutte le circoscrizioni concorrono unitariamente, in sede di Collegio Unico Regionale, a determinare il pacchetto complessivo di seggi spettanti al gruppo di liste, sicché non si verifica alcuna “consumazione” delle posizioni nel passaggio tra le fasi. Nella seconda fase, relativa ai seggi derivanti dal premio di maggioranza, l’assegnazione riparte dalla prima posizione della graduatoria, senza scorrimento progressivo rispetto alla fase proporzionale; la clausola che impone di iniziare dalla prima circoscrizione priva di seggio ha natura derogatoria ed eccezionale e non opera quando tutte le circoscrizioni abbiano già ottenuto almeno un seggio. La deliberazione di convalida degli eletti è atto meramente ricognitivo e confermativo, privo di contenuto lesivo autonomo e non autonomamente impugnabile nel giudizio elettorale.
Il Fatto
Un candidato nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione di Lecce, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia del 23 e 24 novembre 2025, impugnava l’atto di proclamazione degli eletti e il verbale dell’Ufficio Centrale Regionale, nella parte in cui alla lista erano stati attribuiti 2 seggi nella propria circoscrizione anziché 3, con conseguente mancata proclamazione del terzo classificato. Il ricorrente sosteneva che l’Ufficio Centrale Regionale, nel distribuire i seggi derivanti dal premio di maggioranza, avrebbe dovuto proseguire lo scorrimento della graduatoria dei voti residuati dal punto in cui si era arrestata nella prima fase, attribuendo un seggio alla circoscrizione di Lecce, seconda in graduatoria, e non alla circoscrizione BAT, prima. Con motivi aggiunti, impugnava altresì la deliberazione di convalida degli eletti del Consiglio regionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili i motivi aggiunti diretti contro la deliberazione di convalida degli eletti, trattandosi di atto meramente ricognitivo e confermativo degli esiti della proclamazione, privo di contenuto lesivo autonomo. L’inammissibilità non ha inciso sulla procedibilità del ricorso originario, tempestivamente proposto avverso l’atto di proclamazione, che rimane il provvedimento effettivamente lesivo.
Nel merito, il Collegio, dando continuità alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5618 del 2021, ha ricostruito il meccanismo dell’art. 15, comma 6, n. 5, lettera a), della legge n. 108 del 1968, come modificato dall’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2005. La prima fase di riparto, di natura proporzionale, assegna i seggi con il quoziente pieno e in sede di Collegio Unico Regionale; la seconda fase distribuisce i seggi del premio di maggioranza. La graduatoria dei voti residuati opera in entrambe le fasi, ma i voti residuati non sono “voti non ancora spesi”: tutti concorrono unitariamente a determinare il pacchetto complessivo di seggi del gruppo di liste, sicché la posizione di una circoscrizione non si consuma con l’assegnazione di un seggio nella prima fase.
La Corte ha rigettato la tesi dello scorrimento progressivo della graduatoria tra le fasi, osservando che essa introduce una frammentazione del procedimento incompatibile con la lettera della legge e produrrebbe un effetto sistematicamente distorsivo, penalizzando la circoscrizione con i residui più elevati per il solo fatto di aver già ottenuto un seggio. La regola è partire dalla prima posizione della graduatoria; l’eccezione, a carattere derogatorio, è partire dalla prima circoscrizione priva di seggio, ma non opera quando tutte abbiano già ottenuto un seggio.
Nel caso di specie, tutte le circoscrizioni avevano ottenuto almeno un seggio all’esito della prima fase: la clausola derogatoria non operava, la seconda fase ripartiva dalla prima posizione, cioè dalla circoscrizione BAT. Con 7 seggi da distribuire e 6 posizioni, il settimo seggio è stato correttamente attribuito alla BAT per effetto del riavvolgimento previsto dalla norma. La preferenza per la circoscrizione di Lecce, sebbene demograficamente più rilevante, non costituisce un’anomalia ma la conseguenza fisiologica del meccanismo dei resti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.