Ottemperanza per Carta docente: obbligo ministeriale di eseguire il giudicato (TAR Lazio n. 8310 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, l’Amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo nomina fin da ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per dare esecuzione alla sentenza. La condanna alle penalità di mora va invece esclusa in assenza dei relativi presupposti, potendo essere disposta solo in caso di successiva inottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dalla Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che riconosceva il loro diritto al beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente, per ciascun anno scolastico dal 2016/2017. La pronuncia, divenuta definitiva all’esito del giudizio di legittimità, era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non vi aveva dato esecuzione.
A fronte della persistente inottemperanza, i ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto la domanda, rilevando che i ricorrenti chiedono l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato all’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Dagli atti risulta per tabulas che l’Amministrazione non ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla decisione giurisdizionale. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, su richiesta dei ricorrenti.
Il Collegio ha invece escluso allo stato la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere disposte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su istanza di parte.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La sentenza sarà trasmessa alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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