Requisiti di capacità tecnica e mancato lotto: no alla restrizione ingiustificata (TAR Puglia n. 538 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che, per un appalto di servizi di igiene urbana di valore complessivo stimato superiore a 200 milioni di euro e durata settennale, richieda a pena di esclusione l’esecuzione, nel decennio antecedente, di servizi analoghi per importo complessivo di 220 milioni di euro, resi per comuni o ambiti con almeno 100.000 abitanti, è legittima ove il requisito risulti proporzionato all’oggetto e al valore dell’affidamento. La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti speciali di partecipazione, che possono essere più rigorosi rispetto ai minimi normativi, purché funzionali e giustificati. La mancata suddivisione in lotti è legittima quando adeguatamente motivata con riferimento al bacino territoriale ottimale individuato dalla legge regionale. In materia di CAM, l’obbligo di cui all’art. 57 d.lgs. n. 36/2023 è rispettato quando le specifiche tecniche e le clausole contrattuali sono concretamente inserite nella lex specialis e nei documenti progettuali.
Il Fatto
Con bando del 14 novembre 2025, la società Invitalia, per conto di Unicam – ARO 4 Bari, ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per un ambito territoriale di circa 170.000 abitanti, con base d’asta rettificata in € 160.745.996,04.
La società ricorrente, operatore di medie dimensioni del settore, ha impugnato la lex specialis, deducendo la sproporzione dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria, la sovrapposizione tra servizi analoghi e identici, l’illegittima mancata suddivisione in lotti e il rispetto solo formale dei Criteri Ambientali Minimi. A seguito della sospensione e della rettifica della gara, ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti di riedizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, essendosi l’oggetto della contestazione trasferito sui nuovi atti di gara adottati con la determina n. 296 del 22 dicembre 2025.
Nel merito, la censura sui requisiti di capacità tecnica è stata ritenuta infondata. Il requisito del fatturato specifico di € 220.000.000,00, rapportato al decennio, corrisponde a una media annua di € 22.000.000,00, inferiore al valore medio annuo dell’appalto. Il Collegio ha valorizzato l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei requisiti ex art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, richiamando la giurisprudenza amministrativa e unionale secondo cui tali requisiti possono essere più rigorosi purché proporzionati.
Quanto alla soglia dei 100.000 abitanti, il Collegio ha escluso la sovrapposizione tra servizi analoghi e identici, osservando che la clausola richiede esperienza per servizi resi in ambiti con almeno 100.000 abitanti, soglia ben inferiore al bacino di circa 170.000 abitanti dell’ARO 4, e che la nozione di “servizi analoghi” è ampia e aperta. La parametrazione demografica del requisito è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza, anche in considerazione della possibilità di computare gli abitanti equivalenti.
In ordine alla mancata suddivisione in lotti, la scelta è stata ritenuta adeguatamente motivata con il richiamo alla legge regionale Puglia n. 24/2012, che individua negli ARO i bacini ottimali per la gestione unitaria del servizio, trattandosi di valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità.
Infine, sulla dedotta violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 36/2023 in materia di CAM, la censura è stata respinta: il Piano Industriale, il Capitolato Speciale e il Disciplinare contengono puntuali rinvii ai singoli punti del D.M. 7 aprile 2025, e i criteri di valutazione dell’offerta tecnica riproducono i criteri premianti CAM, ancorché senza formale rimando.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.