Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per accredito delle somme (TAR Puglia n. 533 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., l’intervenuto pagamento, da parte dell’Amministrazione, delle somme dovute in forza di sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio. In tal caso, l’Amministrazione soccombente è comunque tenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate dal giudice e corrisposte in favore del difensore che abbia reso dichiarazione di antistatarietà.

Il Fatto

Una lavoratrice, già vittoriosa in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, con due sentenze passate in giudicato, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Puglia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale, di quanto riconosciutole in sede di merito. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

Nelle more del giudizio di ottemperanza, il difensore della ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale ha comunicato l’avvenuto accredito delle somme dovute, insistendo nella domanda di condanna alle spese e chiedendo il passaggio in decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione del difensore della ricorrente, depositata il 27 aprile 2026, con la quale è stata comunicata l’avvenuta esecuzione dell’obbligo di pagamento da parte dell’Amministrazione.

Alla luce di tale circostanza, il giudice ha ritenuto che non residuasse alcuna utilità per la ricorrente nella prosecuzione del giudizio, essendo venuto meno l’interesse alla tutela azionata con il ricorso per ottemperanza.

Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, tenuto conto della natura del giudizio e della sua definizione senza discussione.

Le spese sono state liquidate in favore del difensore, il quale aveva reso dichiarazione di antistatarietà, e quindi direttamente nei suoi confronti, ai sensi della normativa processuale applicabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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