Revisione della patente: natura cautelare e onere motivazionale (TAR Marche n. 926 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa, ma un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico. Essa può essere legittimamente disposta tutte le volte in cui il comportamento di guida tenuto dal conducente ingeneri un mero dubbio sulla persistenza della sua idoneità psico-fisica e tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tali requisiti. Il procedimento di revisione è avviato d’ufficio, non su istanza di parte, sicché non trova applicazione l’art. 10-bis della legge n. 241/1990; la presentazione di memorie difensive da parte del privato non trasforma il procedimento in quello ad istanza di parte. La motivazione del provvedimento può essere sintetica, richiamando i controlli su strada e la condotta di guida sintomatica di dubbio, senza necessità di puntuale confutazione delle controdeduzioni prodotte dall’interessato.
Il Fatto
Una conducente, titolare da circa 66 anni della patente di categoria B, aveva subito in due giorni ben quattro accertamenti di violazioni del codice della strada, tra cui una per mancata precedenza a pedone sulle strisce e una per mancato uso delle cinture, tutte elevate dalla polizia locale. Pur contestando la legittimità delle sanzioni, la donna aveva pagato gli importi per evitare dispendiose liti.
In seguito alla segnalazione del comando di polizia locale, l’Ufficio della Motorizzazione aveva avviato il procedimento di revisione della patente ex art. 128 cod. strada, che si era concluso con l’emissione del provvedimento impugnato. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso lamentando la violazione del contraddittorio e il difetto di istruttoria e motivazione, chiedendo l’annullamento dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che nelle more del giudizio la ricorrente aveva prestato acquiescenza, sottoponendosi alla visita medica con esito positivo e ottenendo il certificato di idoneità psico-fisica. L’atto impugnato aveva quindi esaurito i propri effetti, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio l’ha esaminata nel merito e respinta. Il primo motivo è stato disatteso perché il procedimento di revisione non è ad istanza di parte, ma avviato d’ufficio dall’amministrazione o su segnalazione di altri organi: non essendovi un’istanza del privato, l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non viene in rilievo, né la facoltà di presentare memorie può trasformare la natura del procedimento.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. Il Collegio ha osservato che le sanzioni pagate, concernenti l’incolumità dei pedoni e la sicurezza del traffico, costituivano ragionevoli motivazioni per la disposta revisione. La condotta di guida della ricorrente era tale da ingenerare un mero dubbio circa la persistenza dei requisiti di idoneità. Il provvedimento gravato, con motivazione sintetica, conforme alla sua natura cautelare, richiamava correttamente il controllo su strada e la particolare condotta di guida.
La decisione ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui la revisione della patente è misura preventiva, non sanzionatoria, e può essere disposta ove emergano dubbi sulla idoneità tecnica del conducente, senza richiedere la certezza del venir meno dei requisiti (tra le altre, Cons. Stato, V, n. 1807 del 2021). La motivazione, pur sintetica, dava atto dell’avvenuta considerazione delle controdeduzioni, senza necessità di una loro puntuale confutazione.
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Nota della Redazione
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