Trasferimento impianti radiofonici tra centri abitati e onere probatorio della deroga (TAR Puglia n. 522 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deroga alla regola che impone la localizzazione extraurbana degli impianti di radiodiffusione sonora, prevista dal Regolamento Regionale n. 14 del 2006 per “comprovate e documentate esigenze di servizio”, postula un onere probatorio rigoroso a carico dell’operatore: non è sufficiente allegare la mera utilità del sito urbano, ma occorre fornire una prova tecnica seria, precisa e concordante circa l’assoluta inidoneità di ogni concreta alternativa extraurbana. La valutazione di sussistenza di tale esigenza è rimessa in via esclusiva alla discrezionalità dell’Ente locale, restando irrilevanti i pareri favorevoli espressi da ARPA e MIMIT, che vertono solo sui profili di stretta competenza tecnica (radioprotezione, radioelettrica) e non costituiscono un titolo abilitativo automatico.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione per l’emittente radiofonica nazionale, aveva chiesto al Comune di Bari l’autorizzazione allo spostamento del proprio impianto di trasmissione da Piazza Luigi di Savoia a un sito urbano di proprietà della società INWIT, in via Marchese di Montrone. Il trasferimento era divenuto necessario a seguito dell’ordine di demolizione della postazione originaria, condivisa peraltro con altre emittenti. Il Comune aveva opposto un primo diniego, motivato dalla mancata dimostrazione delle “comprovate e documentate esigenze di servizio” necessarie per derogare alla localizzazione extraurbana imposta dal Regolamento Regionale. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva indetto una Conferenza di servizi, all’esito della quale aveva adottato un nuovo provvedimento di diniego, integralmente sostitutivo del primo e confermativo delle precedenti conclusioni; avverso tale determinazione la ricorrente aveva proposto motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha in via preliminare dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il primo diniego integralmente sostituito dal nuovo provvedimento, adottato all’esito di una rinnovata attività istruttoria. Nel merito, ha respinto le censure relative alla violazione dei principi di buona fede e collaborazione, ritenendo che l’Amministrazione, in sede di riesame, non sia vincolata ai soli motivi ostativi originari e possa legittimamente valorizzare profili emersi nel corso della Conferenza di servizi.

Quanto al rapporto tra i pareri tecnici favorevoli e il potere comunale, il Tribunale ha evidenziato che ARPA Puglia e Ispettorato MIMIT hanno circoscritto le proprie valutazioni ai profili di stretta competenza, dichiarando espressamente l’incompetenza a valutare la sussistenza delle comprovate esigenze di servizio, rimessa al Comune in qualità di autorità preposta al governo del territorio. La decisione ha quindi escluso che il parere favorevole sul piano radioprotezionistico possa integrare un titolo abilitativo automatico, confermando l’autonomia della potestà pianificatoria comunale, non incisa neppure dall’innalzamento dei limiti di esposizione operato dalla legge n. 214 del 2024.

Il cuore della motivazione riguarda l’onere probatorio gravante sull’operatore che chieda la deroga al Regolamento Regionale, interpretato alla luce del precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 5092 del 2021, relativo alla medesima postazione. Il Collegio ha ritenuto inadempiuto tale onere, censurando lo studio tecnico prodotto dalla ricorrente per l’incapacità di dimostrare l’impossibilità assoluta di mantenere il bacino d’utenza da postazioni extraurbane, con possibile incremento della potenza emissiva nel rispetto dei limiti normativi. Ha inoltre stigmatizzato la contraddittorietà della tesi che invoca la sicurezza degli impianti per giustificare la sede urbana e il rischio sanitario per rifiutare quella extraurbana, rimettendo la relativa valutazione alla discrezionalità tecnica comunale.

Il Tribunale ha infine respinto le censure sulla consulenza tecnica esterna, rientrante nelle facoltà istruttorie dell’Amministrazione, e ha giudicato non dimostrate le dedotte interferenze con emittenti estere, prive di evidenze operative e misurazioni aggiornate, nonché i pretesi costi sproporzionati del trasferimento, rientranti nel normale rischio d’impresa. La mancanza della prova sulle esigenze di servizio è stata qualificata come ragione ostativa assorbente, sufficiente a sorreggere la legittimità del diniego e ad assorbire ogni questione formale residua.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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