La riproposizione dell’istanza cautelare ex art. 58 c.p.a. richiede mutamenti effettivi delle circostanze (TAR Lombardia n. 951 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riproposizione della domanda cautelare ai sensi dell’art. 58, comma 1, c.p.a. è ammissibile solo in presenza di mutamenti nelle circostanze o di fatti anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. Tali elementi devono essere caratterizzati da effettiva novità, essere esterni alla fisiologica dinamica processuale ed essere idonei a incidere sul precedente giudizio cautelare. La mancata anticipazione dell’udienza di merito, la sottoscrizione della convenzione e le attività preparatorie prodromiche alla sua esecuzione non integrano fatti sopravvenuti rilevanti, trattandosi di evenienze riconducibili all’ordinaria organizzazione del ruolo o già inserite nel quadro fattuale valutato dal giudice d’appello. L’istanza ex art. 58 c.p.a. non può essere utilizzata quale mezzo di mera rinnovazione del giudizio già definito in sede cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, già aggiudicataria uscente della fornitura di set in TNT sterile per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, aveva impugnato gli atti della procedura aperta indetta da ARIA S.p.A., concernenti l’aggiudicazione del Lotto n. 7 a favore di un concorrente. A seguito del rigetto dell’istanza cautelare da parte del TAR e della conferma in appello da parte del Consiglio di Stato, la ricorrente proponeva una nuova istanza di sospensione ai sensi dell’art. 58 c.p.a., invocando quali circostanze sopravvenute la mancata anticipazione dell’udienza di merito, la sottoscrizione della Convenzione in data 20 maggio 2026 e l’avvio delle attività preparatorie connesse all’utilizzo della piattaforma NECA.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto scrutinato i presupposti di ammissibilità della riproposizione cautelare. La norma invocata, ossia l’art. 58, comma 1, c.p.a., consente la riproposizione della domanda cautelare solo in presenza di mutamenti nelle circostanze o di fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento cautelare, presupponendo il sopravvenire di elementi realmente nuovi, esterni alla dinamica processuale e idonei a incidere sul precedente bilanciamento operato in sede cautelare.
Quanto al primo profilo, la conferma dell’udienza di merito già fissata al 14 gennaio 2027 è stata ritenuta evenienza riconducibile all’ordinaria organizzazione del ruolo, non idonea a integrare un fatto sopravvenuto. Il Tribunale ha precisato che il rilievo del Consiglio di Stato circa l’opportunità di una trattazione più ravvicinata non assume valenza conformativa del rigetto cautelare, risolvendosi in una mera sollecitazione organizzativa, ancorché formulata alla luce delle previsioni dell’art. 120, comma 6, c.p.a.
Relativamente alla sottoscrizione della Convenzione del 20 maggio 2026, il Collegio ha escluso il carattere di sopravvenienza rilevante, risultando l’atto anteriore alla discussione degli appelli cautelari dinanzi al Consiglio di Stato e, pertanto, già compreso nel quadro fattuale valutato dal giudice d’appello. La stipula è stata qualificata come sviluppo fisiologico del procedimento conseguente al rigetto della tutela interinale, non utilmente invocabile quale fatto nuovo.
Quanto alle attività preparatorie riferite alla piattaforma NECA e alle richieste degli Enti utilizzatori, il Tribunale ha osservato che esse non dimostrano l’avvio effettivo dell’esecuzione in termini tali da alterare irreversibilmente la posizione dedotta in giudizio, trattandosi di attività prodromiche coerenti con l’esigenza di continuità organizzativa e assistenziale. Difettando il presupposto di ammissibilità, l’istanza non poteva essere utilizzata per rinnovare un giudizio cautelare già definito.
Anche nel merito, l’istanza è stata ritenuta infondata, atteso il deteriorato posizionamento della ricorrente nella graduatoria finale e la complessità delle questioni, non utilmente scrutinabili in sede interinale. Il requisito del periculum in mora non risultava assistito da prova di attualità e irreparabilità, atteggiandosi il pregiudizio in termini eventuali e prospettici. Nel contemperamento degli interessi imposto dall’art. 120, comma 10, c.p.a., il Tribunale ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla regolare prosecuzione della procedura e alla continuità delle forniture sanitarie, rigettando l’istanza e compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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