Esclusione automatica illegittima per appalti sopra soglia europea (TAR Puglia n. 192 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, è istituto di carattere eccezionale che trova applicazione solo per i contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Nei contratti sopra soglia, l’operatività di tale meccanismo di selezione delle offerte contrasta con i principi di favor partecipationis, di concorrenza e di accesso al mercato, desumibili dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 69 della direttiva 2014/24/UE, che impongono una verifica puntuale della congruità delle offerte anormalmente basse.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico del settore della manutenzione del verde, ha impugnato il verbale di gara con cui la Stazione unica appaltante, la Provincia di Foggia, ne aveva disposto l’esclusione automatica dalla procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro quadriennale per servizi di manutenzione del verde pubblico, suddiviso in quattro lotti.
La procedura, del valore stimato di oltre otto milioni di euro, era stata indetta dal Comune di Foggia e bandita con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. L’esclusione della ricorrente era avvenuta in applicazione dell’art. 25 del disciplinare di gara, che recepiva il meccanismo di esclusione automatica di cui all’art. 54 del codice dei contratti pubblici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris alla luce di un’interpretazione sistematica della normativa di settore.
La disposizione dell’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, che consente l’esclusione automatica delle offerte anomale, è stata interpretata dal Tribunale come applicabile esclusivamente ai contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Tale lettura restrittiva si fonda sul dato testuale della norma e sulla necessità di coordinarla con i principi generali del codice e con la normativa unionale.
In particolare, il richiamo all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 69 della direttiva 2014/24/UE ha evidenziato come, per gli appalti di maggiore importo, il legislatore europeo imponga una valutazione sostanziale della congruità delle offerte, escludendo meccanismi meramente matematici e predeterminati di selezione. L’adozione di tali meccanismi in procedure sopra soglia lederebbe i principi di concorrenza e di accesso al mercato.
Il bilanciamento degli interessi ha portato il Tribunale a sospendere l’efficacia del provvedimento di esclusione, disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito per la trattazione della controversia nel merito.
Nota della Redazione
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