Ottemperanza pro quota delle spese ai difensori distrattari (TAR Calabria n. 863 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di più difensori per una stessa parte vige il principio dell’assenza di solidarietà attiva per quanto riguarda spese, onorari e diritti di avvocati e procuratori, poiché ogni difensore è titolare di un diritto autonomo al compenso in relazione all’attività svolta. Ne consegue che, in assenza di una diversa ripartizione indicata nel titolo esecutivo, ciascun difensore è legittimato ad agire in via autonoma per l’ottemperanza del giudicato pro quota, individuata nella misura del 50% delle somme liquidate. L’amministrazione debitrice ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria nascente da decisione passata in giudicato e non può sottrarsi allegando l’assenza di prova dell’esecuzione, il cui onere grava su di essa. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

Con precedente pronuncia questo TAR aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali in favore dei difensori distrattari della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 552,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. La sentenza era passata in giudicato e il titolo esecutivo era stato notificato.

Uno dei difensori distrattari ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento della propria quota di compenso. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su decisione giurisdizionale passata in giudicato e che la stessa non ha fornito alcuna prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento.

Il nodo giuridico centrale riguarda la posizione dei plurimi difensori della medesima parte rispetto al credito liquidato per spese di lite. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in presenza di più difensori per una stessa parte, vige il principio dell’assenza di solidarietà attiva per quanto riguarda spese, onorari e diritti di avvocati e procuratori, in quanto ogni difensore ha un diritto autonomo al compenso in relazione all’attività svolta.

Da tale principio il Collegio fa discendere una conseguenza processuale precisa: in assenza di una diversa ripartizione indicata nel titolo, ciascun difensore è legittimato ad agire pro quota, individuata nella misura del 50% delle somme liquidate nella sentenza oggetto di ottemperanza. La pretesa azionata non è dunque l’intero importo, ma la sola porzione riferibile al singolo professionista istante.

Accertata la sussistenza di tutti i requisiti ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., il Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato per la metà delle spese, competenze e onorari liquidati. È stato assegnato il termine di 60 giorni dallanotifica della sentenza per l’adempimento e, in caso di inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Responsabile dell’Ufficio competente, con facoltà di delega. Il compenso del Commissario, liquidato con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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