Istruttoria e sospensione provvisoria nelle more della definizione cautelare (TAR Sardegna n. 1095 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di trattazione dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, ove ritenga necessari approfondimenti istruttori, può disporre l’acquisizione di una sintetica e documentata relazione sui fatti di causa, differendo la decisione sulla domanda di cautela a una successiva camera di consiglio. Nelle more, al fine di evitare che la protrazione del giudizio possa pregiudicare la situazione giuridica dedotta, il medesimo giudice può sospendere provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati, mantenendo la res adhuc integra fino alla successiva udienza camerale. Tale potere, espressione della discrezionalità del giudice cautelare, è funzionale all’effettività della tutela giurisdizionale e non richiede una valutazione definitiva sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, che resta riservata alla fase successiva.
Il Fatto
La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria, emesso dal Comune di Olbia su un’istanza risalente al 29 marzo 2004, chiedendone l’annullamento. Successivamente, con motivi aggiunti, estendeva l’impugnazione all’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, adottata dal medesimo Comune per opere realizzate, secondo l’amministrazione, in assenza di permesso di costruire.
La Motivazione della Corte
Nel corso dell’esame dell’istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dal Comune di Olbia una sintetica e documentata relazione sui fatti di causa, al fine di assumere una decisione consapevole sulla domanda di sospensione degli atti impugnati. La scelta istruttoria riflette l’esigenza di verificare la fondatezza delle censure dedotte, in particolare in ordine alla legittimità del diniego di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione, prima di pronunciarsi definitivamente sulla cautela.
Considerato che gli adempimenti istruttori non avrebbero potuto essere completati entro la medesima camera di consiglio, il Tribunale ha disposto il rinvio della trattazione della fase cautelare a una successiva udienza. Al contempo, al fine di evitare che l’attuazione degli atti impugnati, segnatamente l’ordinanza di demolizione, potesse produrre un pregiudizio irreparabile nelle more del giudizio, il Collegio ha ritenuto opportuno sospendere provvisoriamente l’efficacia degli atti stessi.
Tale provvedimento interinale, adottato in base agli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm., non anticipa la decisione cautelare finale, ma si configura come misura temporanea volta a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, mantenendo invariata la situazione di fatto e di diritto fino alla successiva camera di consiglio, fissata per la definizione della fase cautelare.
In applicazione di tali principi, il TAR Sardegna ha disposto gli incombenti istruttori, ha sospeso provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati e ha fissato la camera di consiglio per il prosieguo della fase cautelare al 21 ottobre 2026, ordinando alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione dell’ordinanza.
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Nota della Redazione
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