Sequestro finalizzato alla confisca: prima dell’irrevocabilità decide il giudice della cognizione, non quello dell’esecuzione (Cass. pen. 6229/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 6229/2026, decisa il 10 febbraio 2026 e depositata il 16 febbraio 2026 (R.G.N. 40350/2025) — Presidente Luigi Agostinacchio, Relatore Giuseppe Coscioni.

Il principio di diritto

In tema di misure cautelari reali, prima dell’irrevocabilità della sentenza di merito che abbia disposto la confisca, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il vincolo, che costituisce allo stato l’unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene. Il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene sequestrato, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione e, in caso di diniego, proporre appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.; l’opposizione erroneamente proposta come incidente di esecuzione va qualificata come appello. Se non vi è stata alcuna statuizione sulla confisca, non sussiste la competenza del giudice dell’esecuzione.

Il fatto

Una società, quale terza interessata, chiedeva la restituzione di somme apprese in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La posizione di uno degli imputati era stata definita con sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), mentre il giudizio nei confronti dei coimputati era ancora in corso e nessuna confisca era stata disposta. Il Tribunale di Milano rigettava l’istanza e, in sede di appello, riteneva competente il giudice dell’esecuzione. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La motivazione

La Corte ribadisce che, prima dell’irrevocabilità della sentenza che disponga la confisca, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il vincolo (Sez. 2, n. 27889 del 2022; Sez. U, n. 48126 del 2017): il terzo formalmente proprietario può chiedere al giudice della cognizione la restituzione e, in caso di diniego, appellare ex art. 322-bis, dovendosi riqualificare come appello l’eventuale opposizione erroneamente proposta in sede esecutiva.

Quale giudice del fatto processuale, la Corte constata direttamente dagli atti che nessuna statuizione sulla confisca era intervenuta — né nel giudizio definito con l’applicazione della pena su richiesta, né in quello ancora pendente relativo ai coimputati — e che lo stesso Tribunale riconosce la società come terzo estraneo formalmente proprietario, salvo poi muovere dal presupposto errato dell’esistenza di un provvedimento di confisca. Non essendovi confisca, difetta la competenza del giudice dell’esecuzione e trova applicazione l’appello ex art. 322-bis avverso il provvedimento su revoca del sequestro. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Milano (art. 324, comma 5, cod. proc. pen.).

Implicazioni pratiche

Finché la sentenza che dispone la confisca non è irrevocabile, il vincolo resta cautelare: sulla richiesta di restituzione decide il giudice della cognizione, non quello dell’esecuzione. La competenza segue lo stato del titolo, non la mera pendenza di posizioni definite con riti alternativi.

Il terzo formalmente proprietario ha una via processuale chiara: istanza al giudice procedente e, in caso di diniego, appello ex art. 322-bis. L’errore nella forma dell’impugnazione — opposizione come incidente di esecuzione — non è fatale: va riqualificato e trasmesso al giudice competente.

Per chi assiste terzi incisi da un sequestro, il primo controllo è verificare se una statuizione di confisca esista e sia divenuta definitiva: da questo dipende l’individuazione del giudice competente e la scelta del rimedio.

Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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