Verifica d’ufficio della permanenza dei limiti di reddito ex art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 (TAR Puglia n. 498 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato, il giudice, prima di delibare sull’istanza di liquidazione del compenso al difensore, è tenuto ad accertare d’ufficio, ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, la permanenza delle condizioni reddituali che legittimavano l’ammissione al beneficio. L’accertamento deve essere condotto non solo con riferimento all’anno di proposizione del ricorso, ma anche a tutti gli anni successivi fino alla definizione del processo, considerando le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. La parte ammessa al beneficio è gravata dall’onere di depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da copia del documento di identità e dalle dichiarazioni dei redditi, attestante il superamento o il mantenimento dei requisiti reddituali per l’intero arco del giudizio.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal ricorso proposto da una cittadina avverso la comunicazione con cui l’Arca Puglia Centrale aveva rigettato la richiesta di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, contestando contestualmente la detenzione abusiva dell’immobile e diffidando al rilascio. Il giudizio si era concluso con una sentenza di cui non sono specificati nel testo numero e data.
A seguito della definizione del processo, il difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 16 luglio 2021, aveva depositato istanza di liquidazione del compenso professionale. L’istanza, tuttavia, non risultava corredata dalla documentazione attestante la persistenza delle condizioni reddituali sottese al diritto al beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, che impone al giudice di accertare la permanenza dei requisiti di ammissione al patrocinio prima di provvedere sulla richiesta di liquidazione, fermi restando i controlli successivi demandati alle autorità competenti.
Il Collegio ha quindi ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che le condizioni reddituali rilevanti sono, da un lato, quelle risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente alla proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002; dall’altro, quelle relative alle variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, “fino a che il processo non sia definito”, come previsto dall’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002.
Applicando tali criteri al caso di specie, il Tribunale ha osservato che il processo, avviato nel 2021 e definito con la sentenza conclusiva, imponeva di verificare i requisiti reddituali relativamente a tutti gli anni di durata del giudizio, dal 2021 fino all’anno della pubblicazione della decisione. L’accertamento non può pertanto limitarsi alla data di proposizione del ricorso, ma deve estendersi all’intero arco temporale del processo.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte, assegnando un termine di trenta giorni per il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000, corredata dalla copia del documento di identità e delle dichiarazioni dei redditi presentate, dalla quale risulti che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare è rimasto nei limiti prescritti dalla legge. Ha infine fissato la camera di consiglio del 17 giugno 2026 per la prosecuzione della trattazione dell’istanza di liquidazione.
Nota della Redazione
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