Sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale e inammissibilità del ricorso avverso l’atto attuativo (TAR Sicilia n. 3318 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, anche ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.. È controinteressato il soggetto nominativamente indicato o facilmente individuabile nel provvedimento e portatore di un interesse qualificato alla sua conservazione, pregiudicato dall’annullamento. Il decreto che ridetermina la posizione in ruolo a seguito della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale costituisce atto di natura vincolata, di mera attuazione consequenziale dell’atto presupposto che già dispone la deduzione dell’anzianità di servizio. La mancata impugnazione dell’atto presupposto nei termini rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso l’atto consequenziale, ove si facciano valere vizi riconducibili all’atto a monte.

Il Fatto

Il ricorrente, in servizio con qualifica di Coordinatore della Polizia di Stato, era stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021, per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, con decorrenza dall’1.02.2022 e fino al completamento del ciclo vaccinale. La sospensione cessava dal 25.03.2022.

In data 28.06.2024 gli veniva notificato il decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che rideterminava la sua posizione in ruolo, deducendo dall’anzianità di servizio sessantasette giorni corrispondenti al periodo di sospensione e collocandolo dopo un pari-qualifica. Il ricorrente impugnava il decreto chiedendo anche la condanna del Ministero alla restituzione delle somme non percepite e a una nuova valutazione in graduatoria. L’Amministrazione eccepiva l’incompetenza territoriale, l’inammissibilità per omessa notifica al controinteressato e il difetto di interesse per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di incompetenza territoriale e la ritiene infondata. Il provvedimento impugnato ha per unico destinatario il ricorrente e incide in modo diretto solo su di lui. Trova quindi applicazione il foro del dipendente previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., che attribuisce la competenza al tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio, a nulla rilevando che l’atto provenga da autorità centrale. Non si configura nemmeno un’attrazione per connessione, difettando l’impugnazione di atti centrali a efficacia non limitata territorialmente.

Passando alle eccezioni preliminari, il Tribunale ritiene fondata, in via assorbente, quella di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato. L’art. 41, comma 2, c.p.a. impone la notifica ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto. Richiamando l’orientamento di Cons. Stato, sez. VI, n. 7024 del 2025, il Collegio ricorda che il controinteressato si individua attraverso un elemento formale, l’indicazione nominativa o l’agevole individuabilità nel provvedimento, e un elemento sostanziale, l’interesse alla conservazione dell’atto.

Il decreto impugnato contiene l’espressa determinazione con cui si stabilisce che il ricorrente prende posto dopo un pari-qualifica, espressamente nominato. Questi è quindi controinteressato e titolare di una posizione qualificata alla conservazione dell’atto, poiché dall’accoglimento deriverebbe il ripristino della posizione antecedente a suo svantaggio. L’omessa notifica nei termini decadenziali determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Collegio rileva comunque il difetto di interesse. Il decreto impugnato è atto di natura vincolata, mera attuazione del precedente decreto di sospensione che già prevedeva la deduzione dell’anzianità e l’esclusione del periodo ai fini previdenziali, di anzianità e di congedo. Le doglianze investono proprio il contenuto dell’atto presupposto. Richiamata la sentenza della Sezione n. 3182 del 2025 e l’orientamento di Cons. Stato, sez. II, n. 10356 del 2024, il Tribunale conclude che la mancata impugnazione dell’atto presupposto nei termini rende inammissibile il ricorso avverso l’atto consequenziale. Irrilevante il diverso giudizio pendente davanti al TAR Lazio, non avendo esso investito in parte qua il provvedimento. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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