Divieto di sovrapposizione delle due procedure di stabilizzazione dei precari (TAR Lazio n. 772 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le due procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 75/2017 rispondono a rationes diverse e non sono sovrapponibili. La stabilizzazione diretta del comma 1 riguarda il personale già selezionato mediante procedura concorsuale e assunto a tempo determinato, che possiede i requisiti oggettivi di legge: essa prescinde da ogni ulteriore accertamento di requisiti professionali o di merito, già valutati in sede di concorso. La stabilizzazione indiretta del comma 2 è riservata a chi è stato titolare di contratti di lavoro flessibili e richiede il superamento di un concorso riservato, necessario proprio perché quei requisiti non sono mai stati accertati. Ne consegue che il personale in possesso dei presupposti del comma 1 non può essere destinatario della procedura riservata del comma 2, né l’amministrazione può negare la stabilizzazione adducendo il decorso del tempo o il mutamento del contesto normativo, trattandosi di elementi estranei alla fattispecie legale.
Il Fatto
Tre soggetti, vincitori di un concorso bandito nel 2012, prestano servizio a tempo determinato presso un Comune come agenti di polizia locale. Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 75/2017 presentano istanza di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, avendo maturato i tre anni di servizio richiesti.
I piani del fabbisogno del 2018 e del 2019 prevedono espressamente l’avvio della procedura di stabilizzazione. Il successivo piano 2020/2022 dispone invece il reclutamento mediante pubblico concorso. Il Consiglio di Stato, annullando gli atti, afferma che la scelta del concorso in luogo della stabilizzazione deve essere motivata. Il Comune insiste comunque sul concorso e i ricorrenti impugnano i nuovi atti, dapprima in via principale e poi con tre ricorsi per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: i ricorrenti che hanno ottenuto un impiego stabile altrove conservano interesse alla decisione ai fini risarcitori. Nel merito, il ricorso principale è fondato. Richiamando la giurisprudenza sul giudicato (Cons. St., VII, n. 5544 del 2024; n. 4259 del 2024), il Tribunale esclude il vizio di elusione, poiché la pronuncia d’appello non imponeva obblighi puntuali ma l’esercizio di un potere discrezionale, ravvisando invece vizi propri di legittimità.
La motivazione comunale è giudicata incongruente e apodittica. Contraddice il legittimo affidamento già riconosciuto dal giudice d’appello e valorizza il lungo tempo trascorso dall’assunzione, elemento estraneo alla fattispecie e comunque imputabile all’inerzia dell’amministrazione. È parimenti apodittica l’affermazione sulla carenza di requisiti professionali, mai verificati in concreto.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio richiama Cons. St., V, n. 3567 del 2024 per ricostruire i due binari: la stabilizzazione diretta del comma 1 non ammette spazi selettivi, quella indiretta del comma 2 si giustifica solo per chi non è stato assunto mediante prove concorsuali. I ricorrenti, già selezionati con concorso e assunti a tempo determinato, non possono accedere al concorso riservato, che per loro si rivela lesivo.
È quindi annullata la delibera che bandisce la procedura riservata, adottata in violazione dell’art. 20 e della circolare ministeriale richiamata. Illegittimo anche il piano triennale 2023/2025, che replica i vizi già censurati: nessuna ricognizione del personale interessato dall’istanza di stabilizzazione. È invece dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse quanto agli atti attuativi dello scorrimento delle graduatorie di altri enti. Segue la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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