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Composizione CISOA e verifica della rappresentatività datoriale tramite deleghe INPS (TAR Puglia n. 168 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricostituzione della Commissione provinciale per l’integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA), il criterio delle deleghe INPS – quale dato disponibile presso l’Istituto – è idoneo e sufficiente a verificare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni datoriali agricole operanti nella provincia, trattandosi di un organismo istituito e operante presso tutte le sedi dell’INPS. La verifica della rappresentatività basata su tale criterio non risulta viziata da errori o travisamenti nel computo delle deleghe, e la relativa scelta dell’Amministrazione non è sindacabile in sede cautelare in assenza di prova di detti vizi. La domanda cautelare di sospensione del decreto di ricostituzione della Commissione va respinta per carenza dei requisiti di cui all’art. 55 cod. proc. amm.

Il Fatto

Le associazioni regionale e provinciale della Coldiretti hanno impugnato il decreto del Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Bari-BAT concernente la ricostituzione della Commissione provinciale per l’integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA), ai sensi dell’art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il provvedimento non ha incluso la Coldiretti nel novero delle tre organizzazioni datoriali agricole più rappresentative su base provinciale, nominando quali componenti della Commissione i soggetti designati da altre sigle (Confagricoltura, CIA e Unsic).

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 457/1972 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto. Ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto impugnato e degli atti istruttori presupposti, proponendo motivi aggiunti per censurare anche i verbali e gli atti endoprocedimentali.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia richiama la disciplina dell’art. 14 della legge n. 457/1972, che prevede che la CISOA sia composta, oltre che dai componenti di diritto, anche da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

Il Collegio rileva che, come emerge dalla narrativa del provvedimento gravato, l’Amministrazione ha svolto l’istruttoria riscontrando le autodichiarazioni delle associazioni di categoria con i dati disponibili presso l’INPS, in particolare le deleghe INPS. Il criterio prescelto è stato ritenuto idoneo e sufficiente a verificare la maggiore rappresentatività, in quanto le deleghe fanno capo a un organismo istituito e operante presso tutte le sedi dell’INPS, connotato da attendibilità e uniformità di rilevazione.

Quanto ai vizi dedotti, il Tribunale osserva che non sono stati provati errori o travisamenti nel computo delle deleghe, né elementi che inficino la correttezza della verifica svolta dall’Amministrazione. La scelta del criterio di riscontro e l’esito del relativo calcolo non risultano, pertanto, assistiti da profili di evidente illegittimità tali da giustificare la sospensione in sede cautelare.

Alla luce della sommaria delibazione propria della fase, la domanda cautelare è stata respinta per carenza dei requisiti di cui all’art. 55 cod. proc. amm., con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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