Rifiuti da recupero per riempimento non integrano conferimento in discarica (TAR Emilia-Romagna n. 1606 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di rifiuti inerti da recupero, nell’ambito dell’operazione R5, per il riempimento della sella di una discarica quale basamento per l’installazione di un impianto fotovoltaico, in sostituzione di materiale vergine, non costituisce conferimento o stoccaggio di rifiuti in discarica e non incide sul volume complessivo di rifiuti ammesso dal titolo abilitativo per l’attività di smaltimento. Detto apporto volumetrico, avendo natura meramente sostitutiva, non rileva ai fini della verifica del superamento delle soglie di cui all’Allegato VIII al d.lgs. n. 152/2006. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) è autonomamente lesivo e, ove non tempestivamente impugnato, determina l’inammissibilità dell’impugnazione avverso gli atti consequenziali, qualora le censure dedotte si appuntino su aspetti già esaminati e superati in quella sede.
Il Fatto
Una società, titolare di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, aveva ottenuto, mediante un provvedimento di screening regionale, l’esclusione dalla procedura di VIA per un progetto finalizzato a realizzare un secondo impianto fotovoltaico sulla sommità del terzo settore della discarica. Il progetto prevedeva il riempimento della sella del corpo di discarica con circa 55.000 m³ di rifiuti da recupero (operazione R5), in sostituzione di materiale inerte vergine, per creare una superficie piana idonea all’installazione. Il Comune, ritenendo che l’intervento configurasse una modifica sostanziale dell’AIA e un ampliamento della capacità autorizzata, impugnava il provvedimento di screening e le successive determinazioni di modifica non sostanziale dell’autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato in parte irricevibile il ricorso, rilevando la tardività dell’impugnazione del provvedimento di screening e della terza modifica non sostanziale, e in parte inammissibile l’impugnazione della quarta modifica. I provvedimenti di modifica non sostanziale risultavano, infatti, meramente conseguenziali ed esecutivi del provvedimento di screening, il quale, avendo escluso la necessità della VIA, aveva già compiutamente valutato tutti i profili ambientali e tecnici del progetto, vincolando l’attività di ARPAE, titolare di un potere a contenuto vincolato o di discrezionalità tecnica.
La Corte ha quindi escluso la natura sostanziale della modifica, precisando che il riempimento della sella con materiali da recupero R5 non costituisce conferimento in discarica, avendo natura di intervento funzionale all’installazione di un impianto fotovoltaico, attività ammessa e incentivata dall’ordinamento. L’Allegato VIII al d.lgs. n. 152/2006, al punto 5.4, è correlato allo smaltimento, non al recupero: l’utilizzo di rifiuti inerti, in sostituzione di materiale vergine, non determina un aggravamento dell’abbancamento e non influisce sulle soglie dimensionali che qualificano la modifica sostanziale.
La Corte ha inoltre ritenuto che il RUE comunale, nel fissare i limiti quantitativi, operi un rinvio agli atti autorizzatori e che tali limiti vadano riferiti esclusivamente all’attività di smaltimento. Ha infine qualificato come manifestamente infondate le censure relative all’aumento delle quote altimetriche, poiché il livellamento della sella non comporta un innalzamento delle cuspidi già esistenti. Il ricorso è stato conseguentemente respinto nel merito, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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