Difformità tecniche e onere probatorio dell’equivalenza: sospensiva per carenza istruttoria (TAR Puglia n. 166 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara, l’offerente è tenuto a rispettare, pena l’esclusione, le caratteristiche minime stabilite dai documenti di gara, potendo discostarsene solo nei limiti del principio di equivalenza. L’onere di dimostrare che la soluzione proposta ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche grava sull’offerente, che deve fornire prova soddisfacente per la stazione appaltante. In sede cautelare, la mancata dimostrazione dell’equivalenza e l’assenza di una relazione tecnica qualificata dell’Amministrazione a supporto della conformità integrano il fumus boni iuris.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel settore delle apparecchiature elettromedicali, ha impugnato la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria locale ha aggiudicato il Lotto n. 4 di una procedura aperta, relativo alla fornitura di tre colonne laparoscopiche per le sale operatorie, alla società controinteressata. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha censurato otto difformità della fornitura aggiudicata rispetto alle specifiche tecniche minime richieste dal capitolato, non suscettibili di giudizio di equivalenza; con il terzo motivo, ha invece dedotto l’irrazionalità della valutazione, evidenziando come alla controinteressata fossero stati attribuiti soltanto tre punti in meno nonostante le difformità riscontrate. Il ricorso era diretto anche contro il verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta e tutti gli atti del sub-procedimento. La ricorrente ha contestualmente proposto domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, dichiarando la disponibilità al subentro nel contratto eventualmente stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha posto a fondamento della decisione il contenuto dell’art. 17 del disciplinare di gara, che condiziona la validità dell’offerta tecnica al rispetto delle caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. Il capitolato tecnico, inoltre, richiede espressamente che l’offerente dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
L’Amministrazione resistente si è costituita deducendo la conformità dell’offerta della controinteressata ai requisiti del capitolato, ma non ha depositato alcuna relazione tecnica qualificata, interna o esterna, a supporto delle proprie difese. Tale carenza istruttoria è stata ritenuta decisiva: l’Amministrazione non ha infatti offerto elementi utili a comprovare la sicura equivalenza dei prodotti offerti rispetto alle specifiche minime, né ha depositato gli atti richiamati dall’art. 46, comma 2, c.p.a.
Il Collegio ha quindi ritenuto che, allo stato degli atti, le censure della ricorrente fossero assistite da sufficiente fumus, considerata l’oggettiva complessità tecnica della controversia che richiederà approfondimento nella sede propria del merito. La natura tecnica delle questioni ha inoltre indotto il Tribunale a compensare le spese della fase cautelare.
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha disposto la sospensione degli atti impugnati, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica.
Nota della Redazione
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