Ottemperanza e cessata materia del contendere con condanna alla refusione delle spese (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 304 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notifica del ricorso, comporta la declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. In tale evenienza, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la quale, con il proprio inadempimento, ha reso necessario il ricorso, ed è tenuta alla refusione in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza n. 575 del 22 ottobre 2025, passata in giudicato, il Tribunale di Pescara aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di una docente, della somma di €1.500,00 per gli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre interessi e rivalutazione e refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm., con richiesta di nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. L’Amministrazione si costituiva per la reiezione del gravame. Con le ultime note difensive, la ricorrente riferiva che la sentenza era stata medio tempore eseguita e domandava la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna alle spese per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’esecuzione della sentenza intervenuta nelle more del giudizio, come riferito dalla parte ricorrente nelle proprie note difensive. Alla luce di tale circostanza, ha dichiarato la cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che disciplina l’ipotesi in cui, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione abbia spontaneamente ottemperato al giudicato.
Il TAR ha quindi esaminato il profilo delle spese di lite, affermando il principio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione, pur avendo successivamente adempiuto, aveva infatti determinato la necessità del ricorso giurisdizionale con il proprio contegno inadempiente, protrattosi sino alla proposizione dell’azione di ottemperanza. La condotta processuale dell’Amministrazione, che ha reso indispensabile l’intervento del giudice, integra pertanto i presupposti per la condanna alla refusione delle spese di lite.
In applicazione di tali principi, il Collegio ha condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €600,00 oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.