Il silenzio-assenso orizzontale non si applica alla VIA e la rimessione al Consiglio dei ministri non è lesiva (TAR Puglia n. 486 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della l. n. 241/1990 non si applica al procedimento di valutazione di impatto ambientale, per il quale l’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006 prevede una specifica e tipica modalità di risoluzione dell’inerzia mediante il silenzio devolutivo in capo al titolare del potere sostitutivo. Ne consegue che il parere del Ministero della cultura reso oltre i termini non è tardivo né inefficace. La rimessione dell’affare al Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988, per la composizione del conflitto tra amministrazioni determina il trasferimento del potere provvedimentale in capo all’organo di vertice, costituendo atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, con la conseguente improcedibilità dell’azione avverso il silenzio e l’inammissibilità del ricorso avverso la nota di rimessione. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 comporta comunque il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi del comma 2-ter.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo presentato istanza di VIA per un impianto fotovoltaico da 99,42 MW insistente sul territorio di due regioni, aveva assistito al parere favorevole della Commissione tecnica PNRR-PNIEC del MASE e, a distanza di quasi dieci mesi, al parere negativo del Ministero della cultura. Il contrasto tra le amministrazioni indusse il MASE a rimessione dell’affare al Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988. La società propose due distinti ricorsi: il primo avverso il silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di VIA, il secondo avverso la nota di rimessione e gli atti presupposti del MIC, deducendone plurimi profili di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, rilevando come la rimessione dell’affare al Consiglio dei ministri, pur non realizzando la conclusione ordinaria del procedimento, costituisca comunque un’espressione di sussidiarietà verticale che determina il superamento dell’inerzia e il trasferimento del potere provvedimentale in capo all’organo di vertice. L’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. perde così il proprio oggetto, essendo venuta meno la situazione di stasi procedimentale che ne aveva giustificato l’esperimento.
Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, il giudice ne ha dichiarato la tardività, essendo stata sollevata oltre il termine per la costituzione in giudizio previsto dall’art. 15, comma 3, c.p.a., senza essere stata proposta in sede di incidente cautelare.
Nel merito, il TAR ha rimeditato il proprio precedente orientamento, affermando l’inapplicabilità dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990 al procedimento di VIA. L’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, nel sancire la perentorietà dei termini, richiama esclusivamente le previsioni di cui agli artt. 2 e 2-bis della l. n. 241/1990, e non anche il comma 8-bis che disciplina l’inefficacia degli atti tardivi. L’art. 25, comma 2-quater, del TUA, prevedendo un’ipotesi di silenzio devolutivo in capo al titolare del potere sostitutivo, costituisce la specifica modalità di risoluzione dei ritardi, coerente con le esigenze di esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale di derivazione eurounitaria.
Quanto all’atto di rimessione, il Collegio ne ha affermato la natura endoprocedimentale e non provvedimentale, non essendo idoneo a definire l’assetto degli interessi coinvolti né a ledere direttamente la posizione della ricorrente. La deliberazione del Consiglio dei ministri costituisce l’unico atto conclusivo e, ove lesivo, tempestivamente impugnabile, potendo l’organo di vertice aderire anche alla posizione favorevole al progetto. Il ricorso avverso la nota di rimessione è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Il TAR ha invece accolto la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, riconoscendo nell’art. 25, comma 2-ter, del TUA una speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale, conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini perentori, con condanna del MASE al rimborso previa verifica dell’importo versato.
Nota della Redazione
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